Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Amministrazione e gestione a livello nazionale e intercantonale

Switzerland

2.Organizzazione e gestione

2.6Amministrazione e gestione a livello nazionale e intercantonale

Last update: 5 July 2021

Il sistema educativo svizzero presenta un’organizzazione decentrata. Il settore dell'istruzione rientra per lo più nella competenza dei cantoni, i quali sono responsabili dell'istruzione nella misura in cui la Costituzione federale della Confederazione Svizzera (art. 61 segg. Cost.) non ne assegna la competenza alla Confederazione o alla Confederazione e i Cantoni insieme.

  • I Cantoni e i Comuni sono responsabili della regolamentazione e dell'attuazione nel settore della scuola obbligatoria.

  • Per quanto riguarda il settore dell'istruzione postobbligatoria (livello secondario II e istruzione terziaria), la regolamentazione è competenza dei Cantoni e anche della Confederazione. La sovranità esecutiva è dei Cantoni, ad eccezione dei politecnici federali.

  • La formazione professionale (formazione professionale iniziale, formazione professionale superiore e formazione continua a fini professionali) è disciplinata dalla Confederazione. Anche in questo caso i Cantoni sono responsabili dell'attuazione.

I Cantoni si coordinano per le questioni che richiedono una risposta comune. Per alcuni settori la Costituzione stabilisce l'obbligo di cooperazione (p.es. coordinamento dei Cantoni nel settore della scuola obbligatoria, cooperazione di Confederazione e Cantoni in ambito universitario).

 

Amministrazione e gestione a livello nazionale

Settore dell'istruzione obbligatoria



Non la Confederazione, bensì i Cantoni ed i loro Comuni sono responsabili della regolamentazione e l'attuazione dell'istruzione obbligatoria (livello elementare incl. scuola dell’infanzia o ciclo di entrata e livello secondario I). 
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo «Amministrazione e gestione a livello cantonale e comunale».

 

Settore dell'istruzione postobbligatoria



Settore secondario: livello secondario II

Al livello secondario II, il quale si suddivide in cicli di formazione generale e di formazione professionale, la competenza della regolamentazione è suddivisa tra Cantoni e Confederazione.

  • La formazione professionale di base, compresa la maturità professionale, è disciplinata dalla Legge sulla formazione professionale (LFP). La formazione professionale di base è assicurata da un partenariato comprendente Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro; queste ultime definiscono i contenuti della formazione. I Cantoni sono responsabili dell'attuazione della formazione professionale di base. La guida strategica e lo sviluppo della formazione professionale di base sono compiti della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) (art. 63 cpv.1 Cost.).

Settore terziario

Per il livello terziario, suddiviso nel settore delle università e in quello della formazione professionale superiore, la competenza legislativa è sia dei Cantoni che della Confederazione.

Settore universitario

Ai sensi dell’articolo sulle scuole universitarie della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (art. 63a Cost.), la Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie svizzere. Il settore universitario comprende le università, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche.

Ai fini dell’attuazione del mandato costituzionale sono stati emanati tre atti normativi:

Con la Convenzione sulla cooperazione sono stati costituiti gli organi comuni, vale a dire la Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU), la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities) e il Consiglio svizzero di accreditamento. Ogni scuola universitaria e ogni istituto accademico della Confederazione e dei Cantoni dispone ancora di una propria base legale del rispettivo ente responsabile.

La CSSU è l’organo supremo di Confederazione e Cantoni in materia di politica universitaria. I suoi membri assicurano il coordinamento a livello nazionale delle attività di Confederazione e Cantoni nel settore universitario. Si occupano delle questioni riguardanti i compiti degli enti responsabili delle scuole universitarie. La CSSU si riunisce sotto forma di Assemblea plenaria o di Consiglio delle scuole universitarie. Il Consiglio delle scuole universitarie può ad esempio emanare disposizioni in merito ai livelli di studio e al passaggio da un livello all'altro, alla denominazione unitaria dei titoli, alla permeabilità e alla mobilità, al riconoscimento dei diplomi. Il riconoscimento a livello nazionale dei diplomi delle alte scuole pedagogiche (diplomi d’insegnamento e diplomi in ambito pedagogico-terapeutico) rimane competenza della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Lo stesso dicasi per i diplomi d’insegnamento e diplomi in ambito pedagogico-terapeutico che vengono rilasciati da università e scuole universitarie professionali. La base di riferimento è costituita dall’Accordo sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (Accordo sul riconoscimento dei diplomi).

La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities) rappresenta gli interessi delle scuole universitarie. All'interno della Conferenza dei rettori vi è una Camera per le scuole universitarie, una Camera per le scuole universitarie professionali e una Camera per le alte scuole pedagogiche. Le Camere espletano funzioni specifiche per il proprio settore.

Il Consiglio svizzero di accreditamento come comitato di esperti ha il compito di accreditare tutte le scuole universitarie svizzere in base a una procedura unitaria. Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata quale «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». Per ottenere il diritto di utilizzare le denominazioni protette a livello nazionale, i fornitori privati devono essere sottoposti alla stessa procedura di accreditamento.

Università e politecnici A livello di insegnamento universitario, la Confederazione gestisce i due politecnici federali ed è competente della relativa regolamentazione (Legge federale sui politecnici federali [Legge sui PF]). Nominato dal Consiglio federale, il Consiglio dei PF è l'organo di direzione strategica e di sorveglianza nel settore dei PF. Il Consiglio dei PF rappresenta il settore dei PF nei confronti delle autorità della Confederazione ed è responsabile dell’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale, nonché della strategia quadriennale e della ripartizione dei fondi federali alle istituzioni. La direzione operativa appartiene ai due politecnici federali. Le 10 università cantonali rientrano nella competenza dei Cantoni nei quali si trovano. 
Per ulteriori informazioni si veda il capitolo «Amministrazione e gestione a livello cantonale e comunale». Scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche La Confederazione e i Cantoni gestiscono insieme le scuole universitarie professionali sulla base delle proprie competenze. La regolamentazione delle scuole universitarie professionali compete alla Confederazione. I Cantoni sono responsabili dell'attuazione e della sorveglianza. La regolamentazione delle alte scuole pedagogiche compete ai Cantoni. Esse sono soggette a regolamentazioni cantonali e intercantonali. La gestione delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche è competenza dei Cantoni o di gruppi di Cantoni.

 

Settore della formazione professionale superiore

La formazione professionale superiore comprende la parte non universitaria del settore terziario. La formazione professionale superiore è disciplinata dalla Legge sulla formazione professionale (LFP). La gestione è assicurata da un partenariato comprendente Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. Queste ultime definiscono i contenuti della formazione. I Cantoni sono responsabili dell'attuazione della formazione professionale sulla base della legislazione federale in materia. Esame professionale federale ed esami professionali superiori Le organizzazioni del mondo del lavoro competenti definiscono le condizioni d'ammissione, il livello richiesto, le procedure di qualifica, i certificati rilasciati ed i titoli assegnati. Le loro prescrizioni sono sottomesse all'approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). I corsi preparatori per gli esami federali di professione e gli esami professionali superiori sono organizzati da istituzioni di formazione cantonali, centri di formazione, associazioni professionali e organizzazioni private. Non sono disciplinati dallo Stato e non sono sottoposti ad alcun controllo statale. Scuole specializzate superiori La SEFRI è l'autorità competente per il riconoscimento di questi cicli di formazione, la cui sorveglianza è affidata ai Cantoni.

 Le condizioni e le procedure di riconoscimento sono disciplinate nell'Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS).

 

Amministrazione e gestione a livello intercantonale

La sovranità dei Cantoni nel settore dell'istruzione e la molteplicità degli ambiti di competenza comportano un forte bisogno di coordinamento nel sistema educativo svizzero. Ecco perché i consiglieri di Stato responsabili della pubblica educazione nei 26 governi cantonali si riuniscono in un'autorità politica a livello nazionale, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

La CDPE fu fondata nel 1897 al fine di coordinare gli interessi comuni dei Cantoni, in particolare nei confronti della Confederazione. La CDPE opera in modo sussidiario e lavora nei settori che non possono essere coperti dai Cantoni. Essa rappresenta i cantoni presso la Confederazione nei settori di istruzione, cultura, sport e promozione della gioventù e partecipa alla collaborazione internazionale in questi ambiti. Inoltre la CDPE è interlocutrice della Confederazione nei settori dell'istruzione nei quali la Confederazione e i Cantoni condividono la competenza. La CDPE rappresenta gli interessi dei Cantoni all'estero per tutte le questioni educative e culturali. La collaborazione della CDPE si basa su diversi accordi giuridicamente vincolanti, designati come «accordi intercantonali» o «concordati». Tali accordi hanno carattere vincolante per i Cantoni che vi aderiscono.

Il Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970 costituisce un accordo intercantonale indirettamente normativo e negoziale ed obbliga i Cantoni alla collaborazione nel settore educativo e culturale. I Cantoni concordatari sono stati autorizzati ad armonizzare le loro legislazioni scolastiche nei seguenti settori: età di ingresso a scuola, durata dell'obbligo scolastico, numero di settimane di scuola annuali, inizio dell'anno scolastico e durata della scuola fino all'esame di maturità. Inoltre il concordato scolastico autorizza la CDPE a emanare raccomandazioni formali all'attenzione dei Cantoni. Tali raccomandazioni pur non essendo giuridicamente vincolanti producono un forte effetto di armonizzazione e di coordinamento. Tra gli altri strumenti utilizzati vi sono dichiarazioni, direttive e piani di studio quadro.

A partire dall'inizio degli anni 90 il concordato scolastico è stato integrato da accordi intercantonali (concordati) per il riconoscimento dei diplomi e per finanziamenti e libera circolazione, al fine di garantire la mobilità in tutta la Svizzera:

  • L'Accordo intercantonale sul riconoscimento di diplomi scolastici e professionali consente alla CDPE di riconoscere a livello svizzero i titoli di fine studio e i diplomi professionali cantonali che rientrano nella sua sfera di competenza e definire norme minime applicabili a tale riconoscimento.

  • Gli accordi di libera circolazione e di finanziamento conclusi dalla CDPE dal 1991 assicurano gli stessi diritti di accesso agli istituti di formazione (in particolare a livello terziario) in tutta la Svizzera. Questi accordi disciplinano anche la ripartizione degli oneri tra i Cantoni.

Le caratteristiche strutturali dell'età d'ingresso a scuola e della durata dell'obbligo scolastico, fissate nel concordato scolastico sono state attualizzate con l'entrata in vigore dell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS) il 1° agosto 2009.

Un quadro comune è stato definito dai Cantoni per il settore della pedagogia speciale nell'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale entrato in vigore il 1° gennaio 2011.

L’Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio entrato in vigore il 1° marzo 2013 fissa i principi e gli standard minimi per l’assegnazione di borse di studio.

L’Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) entrato in vigore l’1.1.2015, disciplina la collaborazione dei Cantoni aderenti all’accordo tra di loro e con la Confederazione nell’opera di coordinamento nel settore svizzero delle scuole universitarie.