La formazione degli insegnanti per il livello elementare (inclusi scuola dell’infanzia o ciclo di entrata), il livello secondario I e le scuole di formazione generale del livello secondario II (scuole di maturità liceale, scuole specializzate) nonché quella del personale addetto alla pedagogia speciale avviene per lo più presso le alte scuole pedagogiche.
Il diritto di riconoscimento dei diplomi della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) disciplina il riconoscimento dei diplomi a livello nazionale ed il controllo della qualità della formazione e dei diplomi. I regolamenti per il riconoscimento contengono i requisiti minimi specifici per gli obiettivi e i contenuti della formazione, l'entità degli studi, le condizioni di ammissione e la qualifica dei docenti e degli insegnanti di formazione pratica.
I cicli di studio della formazione degli insegnanti conferiscono una qualifica per l'esercizio della professione e conducono ad un diploma d'insegnamento o ad un diploma accademico – a seconda del livello di scuola in cui si insegna, a un bachelor (BA) o a un master (MA). I diplomi degli insegnanti sono riconosciuti a livello nazionale:
insegnante per il livello elementare, inclusi scuola dell’infanzia o ciclo di entrata (almeno BA)
insegnante per il livello secondario I (almeno MA)
insegnante per scuole di maturità a livello secondario II (scuole che conducono ad una maturità liceale, un certificato di scuola specializzata, una maturità specializzata) (almeno MA più formazione di un anno per ottenere il diploma d'insegnamento)
formazioni nel settore della pedagogia speciale: indirizzi di approfondimento educazione precoce speciale e insegnamento speciale (studio di perfezionamento a livello di master)
formazioni in logopedia e in terapia psicomotoria (almeno BA)
La formazione degli insegnanti per le scuole di formazione professionale del livello secondario II e per le scuole specializzate superiori al livello terziario avviene presso l'Istituto universitario federale per la formazione professionale e presso altre istituzioni di livello universitario nonché presso le alte scuole pedagogiche.
L'Ordinanza sulla formazione professionale disciplina il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento a livello nazionale e la qualità della formazione e dei diplomi nel settore della formazione professionale. L'ordinanza contiene i requisiti minimi circa i contenuti della formazione, l'entità degli studi e le condizioni di ammissione. I cicli di studio qualificano per l'esercizio della professione e sono adeguati alla situazione formativa alla quale preparano. I diplomi degli insegnanti sono riconosciuti a livello nazionale:
insegnanti per l'insegnamento della cultura generale alle scuole professionali
insegnanti per l' insegnamento incentrato sulle conoscenze professionali alle scuole professionali
insegnanti per le materie della maturità professionale
insegnanti di scuole specializzate superiori
Le condizioni d'impiego, dall'inizio dell'attività fino al pensionamento degli insegnanti (condizioni di assunzione, paga ecc.) sono disciplinati dalle leggi e dalle disposizioni cantonali. Ciò vale anche per i docenti delle università, ad eccezione di quelle che rientrano nella competenza della Confederazione. Insegnanti e docenti sono impiegati di diritto pubblico ed in parte anche di diritto privato della comunità. Lo stato di "funzionario" è stato abolito a favore di un rapporto di lavoro in base a contratto.
I Cantoni disciplinano nelle leggi scolastiche e nelle disposizioni cantonali il dovere e spesso anche il diritto alla formazione continua degli insegnanti. Per gli insegnanti delle scuole di formazione professionale, la formazione continua è disciplinata nell'Ordinanza sulla formazione professionale ed è obbligatoria. Le iniziative di formazione continua per insegnanti sono offerte dalle alte scuole pedagogiche e da altre istituzioni. Per i docenti universitari vi sono corsi di formazione continua specifici o offerte di consulenza nel settore della didattica universitaria offerti dalle università o da centri di servizi.
La formazione di persone che operano nel settore della formazione degli adulti non è disciplinata a livello statale, ad eccezione dei corsi offerti presso le università e le scuole specializzate superiori.