Di regola i cantoni hanno esercitato sinora la sorveglianza sull’assicurazione e lo sviluppo della qualità nelle scuole pubbliche e private del livello obbligatorio attraverso ispettorati scolastici. Gli ispettori scolastici sono responsabili della consulenza e della sorveglianza cantonale delle scuole. Essi agevolano il funzionamento della scuola nelle questioni amministrative, del personale e pedagogiche e offrono consulenza agli insegnanti, alle autorità e ai genitori.
Negli ultimi anni, i compiti e le funzioni degli ispettori scolastici tradizionali sono cambiati. La chiusura degli ispettorati scolastici a favore di specifici uffici nel settore dello sviluppo e dell’assicurazione della qualità coincide con una professionalizzazione dei collaboratori di tali uffici. La maggioranza dei cantoni, segnatamente per la valutazione esterna, ha istituito uffici per la valutazione scolastica esterna, in cui i valutatori verificano e giudicano la qualità scolastica e dell’insegnamento. Con l’aumentare dell’autonomia delle scuole, l’assicurazione e lo sviluppo interni della qualità scolastica e dell’insegnamento competono inoltre alle direzioni d’istituto e/o al personale docente.
La sorveglianza delle scuole al livello secondario II formazione generale spetta ai cantoni. La direzione specialistico-pedagogica compete alla direzione d’istituto e la relativa sorveglianza di norma viene delegata ad uno speciale organismo (ad es. la commissione di sorveglianza o la commissione di maturità). Di regola per ogni scuola c’è almeno un ente di questo tipo. Solo pochi cantoni hanno degli ispettorati per la sorveglianza specialistico-pedagogica delle scuole di maturità. Le autorità a ciò preposte assistono alle lezioni e possono partecipare in veste di esperti allo svolgimento degli esami, segnatamente in occasione degli esami finali. La valutazione degli insegnanti può essere svolta dalla direzione d’istituto.
Requisiti per l’assunzione
Non vi sono cicli di formazione specifici per gli ispettori scolastici. Di norma essi sono in possesso di un diploma di insegnante e/o di un diploma di un’istituzione universitaria, di un’esperienza pluriennale nell’ambito dell’insegnamento ovvero di buone conoscenze del sistema dell’istruzione (locale), di esperienza nel campo direttivo ed eventualmente di formazioni continue, ad es. nell’ambito della valutazione, dello sviluppo scolastico e didattico o dell’organizzazione. Per gli specialisti esterni della valutazione valgono requisiti analoghi.
Per i direttori di scuole esistono corsi di formazione continua specifici nel campo della gestione della qualità.
Condizioni di servizio
Le condizioni di servizio variano a seconda del cantone e/o del comune e del livello. Di regola gli ispettori scolastici sono responsabili di determinate regioni; svolgono tale mansione come occupazione principale o secondaria. Gli ispettori scolastici che esercitano questa funzione come la propria professione principale, sono specialisti (ad es. ex insegnanti), quelli che la esercitano come secondo impiego possono anche non essere specialisti del settore.