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EACEA National Policies Platform:Eurydice
Altro personale dell'educazione dell'infanzia e dell'istruzione scolastica

Switzerland

10.Personale dirigente e altro personale dell'istruzione

10.4Altro personale dell'educazione dell'infanzia e dell'istruzione scolastica

Last update: 5 September 2018

Personale non docente

Fanno parte del personale non docente delle scuole dell’obbligo e del livello secondario II i collaboratori dell’area amministrativa e tecnica (personale di segreteria, personale ausiliario, bibliotecari, tecnici informatici ecc.). I dipendenti non docenti non sono soggetti alla normativa scolastica. Di norma si applicano le disposizioni valide per i dipendenti dell’amministrazione pubblica con mansioni analoghe. Da un punto di vista gerarchico, spesso fanno parte dell’organizzazione scolastica e rispondono alla direzione d’istituto.

Personale specializzato nell’ambito della custodia per l’infanzia complementare alla famiglia

Nell‘ambito della custodia per l'infanzia complementare alla famiglia operano i seguenti specialisti:

  • Operatori socioassistenziali esperti di assistenza all’infanzia  La formazione come operatore per la custodia dell’infanzia avviene nel quadro della formazione professionale iniziale al livello secondario II e dura tre anni. Si conclude con un attestato federale di capacità (AFC) e il titolo protetto di operatore socioassistenziale AFC. In alcuni cantoni della Svizzera tedesca si formano ora anche educatori dell’infanzia al livello terziario presso scuole specializzate superiori. Nella Svizzera occidentale tali studi a livello di scuola specializzata superiore sono usuali da tempo. Queste formazioni si concludono col titolo di educatore dell’infanzia (SSS).
  • Responsabili di asili  I responsabili di asili gestiscono una struttura di custodia collettiva diurna, ne organizzano e dirigono l’amministrazione e la gestione economica e sono responsabili del progetto pedagogico e della gestione del personale. A seconda dell’istituzione, la formazione, che è contemporanea all’esercizio della professione, dura da due anni a due anni e mezzo. Non c’è una formazione riconosciuta a livello federale. Valgono le disposizioni degli istituti di formazione. I diplomi possono essere riconosciuti dall’Associazione Svizzera Strutture d’Accoglienza per l’Infanzia (ASSAI).
  • Famiglie diurne  Le famiglie diurne custodiscono presso la propria casa e durante il giorno i bambini di altre famiglie. La custodia su base regolare è soggetta all’ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin). I requisiti per esercitare tale attività prevedono di regola che la famiglia stessa abbia dei figli e che si sia frequentato un corso introduttivo, erogato dalle organizzazioni regionali di famiglie diurne o da altre istituzioni.

 

Formatori professionali nel sistema duale della formazione professionale

Nel sistema duale della formazione professionale intervengono diversi soggetti che sono responsabili della qualificazione professionale degli studenti: insegnanti delle scuole professionali, formatori nelle aziende di tirocinio e formatori in corsi interaziendali.

 

Formatori in aziende di tirocinio

I formatori nelle aziende di tirocinio sono responsabili della formazione pratica degli allievi, che inseriscono nella quotidianità delle attività aziendali, della professione e del lavoro. Assistono i tirocinanti al lavoro e li valutano periodicamente. I formatori professionali sono responsabili dei tirocinanti per quanto concerne le questioni attinenti al personale. Le formazioni sono offerte da diverse istituzioni ma i cantoni hanno un ruolo essenziale, con corsi formativi propri o riconosciuti. Qualche istituzione ha ottenuto il riconoscimento federale. Sono offerti due percorsi che qualificano per questa funzione:

  • corso di base per formatori in azienda (40 ore di corso). La frequenza del corso viene certificata con un attestato;
  • formazione per formatori in azienda (3 ECTS). Il corso di formazione si conclude con una procedura di qualifica e con un diploma.

Requisiti di ammissione:

  • un attestato federale di capacità nel campo in cui si impartisce la formazione
  • due anni di esperienza professionale nel campo del tirocinio in questione.

 

Formatori in corsi interaziendali e scuole di arti e mestieri

I formatori professionali nei corsi interaziendali e presso le scuole di arti e mestieri formano gli allievi in uno specifico ambito aziendale o in uno simile. La formazione avviene in gruppo e comprende, oltre alla pratica e all’esercizio delle capacità in questione, anche l’apprendimento di procedure operative pratiche e la trasmissione di competenze professionali di natura pratica. I formatori professionali dei corsi interaziendali e presso le scuole di arti e mestieri valutano periodicamente gli allievi.  L’ordinanza sulla formazione professionale disciplina il riconoscimento a livello nazionale dei diplomi e la qualità della formazione e dei diplomi. L’ordinanza sulla formazione professionale sancisce i requisiti minimi per quanto concerne i contenuti formativi, l'entità della formazione e le condizioni di ammissione. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) riconosce solo i corsi formativi conformi alle disposizioni dell’ordinanza sulla formazione professionale. I diplomi sono riconosciuti a livello federale. Il corso è professionalmente qualificante e mirato alla specifica situazione formativa.  La formazione ha una durata diversa a seconda del livello di impiego. Le persone con un impiego fino al 50% seguono una formazione di 10 ECTS, quelle con un impiego al 100% una formazione di 20 ECTS. La formazione comprende, oltre ad aspetti di didattica inerenti la professione, anche aspetti di didattica concernenti la disciplina. La formazione viene svolta contemporaneamente all’esercizio della professione. Requisiti di ammissione:

  • un diploma di formazione professionale superiore nel campo in cui si impartisce l’insegnamento;
  • due anni di esperienza professionale nel campo del tirocinio in questione.

 

 

Riferimenti

Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione

Ordinanza sulla formazione professionale