Il sistema educativo svizzero presenta un’organizzazione decentrata. Il settore dell'istruzione rientra per lo più nella competenza dei Cantoni, i quali sono responsabili dell'istruzione nella misura in cui la Costituzione federale (art. 61 segg. Cost.) non ne assegna la competenza alla Confederazione o alla Confederazione e ai Cantoni insieme.
I Cantoni e i Comuni sono responsabili della regolamentazione e dell'attuazione nel settore della scuola obbligatoria ((livello elementare incl. scuola dell’infanzia o ciclo di entrata e livello secondario I).
Per quanto riguarda il settore dell'istruzione postobbligatoria (livello secondario II e istruzione terziaria), la regolamentazione è competenza dei Cantoni e anche della Confederazione. La sovranità esecutiva è dei Cantoni, ad eccezione dei politecnici federali.
La formazione professionale (formazione professionale iniziale, formazione professionale superiore e formazione continua a fini professionali) è disciplinata dalla Confederazione. Anche in questo caso i Cantoni sono responsabili dell'attuazione.
I Cantoni si coordinano per le questioni che richiedono una risposta comune. Per alcuni settori la Costituzione stabilisce l'obbligo di cooperazione (p.es. coordinamento dei Cantoni nel settore della scuola obbligatoria, cooperazione di Confederazione e Cantoni in ambito universitario).
Amministrazione e gestione a livello cantonale
Ogni Cantone dispone delle proprie prescrizioni legali nel settore dell'istruzione. Sostanzialmente le legislazione dei 26 Cantoni in materia di istruzione pubblica è fondata sulle stesse basi e persegue gli stessi obiettivi.
Nel settore dell'istruzione il parlamento cantonale ha fondamentalmente la stessa funzione che in altri settori. Esercita influsso sul sistema educativo per mezzo di leggi, dell'adozione di programmi governativi, di mandati di prestazioni, di piani finanziari, di budget ecc.
L'alta sorveglianza sull'insieme del sistema educativo è esercitata dal governo cantonale. Esso prende le decisioni di principio e rappresenta la scuola nella sua globalità. Il governo dispone del potere esecutivo e prende decisioni aventi effetti finanziari. Tutti i compiti del settore dell'istruzione sono svolti dai dipartimenti cantonali dell'educazione o dell'istruzione, salvo nei Cantoni di Friburgo e di Zugo, dove il settore della formazione professionale rientra nella competenza del dipartimento cantonale dell'economia pubblica.
In ogni Cantone il dipartimento dell'educazione o dell'istruzione è diretto da un membro del governo cantonale. Il direttore del dipartimento dell'istruzione pubblica è membro d'ufficio della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), un'autorità nazionale che esercita un'azione di coordinamento nei settori di educazione, cultura, sport e promozione della gioventù. Il dipartimento cantonale dell'istruzione pubblica assicura la direzione, il coordinamento e la sorveglianza dell'istruzione nel Cantone.
I dipartimenti cantonali dell'istruzione pubblica sono costituiti da sezioni o servizi che sono spesso definiti in funzione dei differenti livelli d'insegnamento (sezione/servizio dell'istruzione obbligatoria, servizio/sezione dell'insegnamento secondario, della formazione professionale, dell'università ecc.). I diversi uffici e servizi assumono la responsabilità di tutte le misure esecutive che la legge non affida ad altri organi. Svolgono compiti nel settore del funzionamento delle scuole, dello sviluppo pedagogico, della sorveglianza delle scuole, della loro valutazione, dell'orientamento e della pedagogia speciale.
Inoltre 15 Cantoni dispongono, a livello cantonale, di un organo consultativo o decisionale centrale designato dal governo cantonale o dal parlamento cantonale che si occupa esclusivamente delle questioni legate all'istruzione e alla scuola. La designazione (per lo più consiglio dell'educazione, consiglio scolastico, conferenza dell'istruzione pubblica), la funzione, le competenze ed i compiti di questi organi variano da un Cantone all'altro.
Settore dell'istruzione obbligatoria
I Cantoni ed i loro Comuni sono responsabili dell'istruzione obbligatoria (livello elementare incl. scuola dell’infanzia o ciclo di entrata e livello secondario I). Le scuole rientrano nella competenza dei Comuni, ma quelle del livello secondario I rientrano in parte nella competenza dei Cantoni.
La legislazione cantonale in materia d'istruzione disciplina gli obiettivi, i principi e l'organizzazione del sistema educativo. Vi sono fissati la questione dell'obbligo scolastico e della gratuità, lo statuto e l'organizzazione delle scuole, le disposizioni relative al funzionamento della scuola, come l'inizio dell'anno scolastico, il numero di settimane di scuola l'anno, il numero di ore di lezione settimanale per materia e classe, la durata delle lezioni, i tempi dell'insegnamento, le dimensioni delle classi, la valutazione e la promozione, le procedure di passaggio, le offerte di pedagogia speciale, i servizi scolastici (p.es. il servizio medico scolastico e il servizio psicologico scolastico), lo statuto dei dipendenti della scuola, le assenze e le dispense, la scolarizzazione speciale, le autorizzazioni e la sorveglianza delle scuole private ecc.
I Cantoni sono responsabili anche della definizione dei piani di studi, dei mezzi d'insegnamento e disciplinano le condizioni d'impiego del corpo insegnante.
Vengono regolamentate anche le competenze del Cantone e dei Comuni o degli organi in questione, la collaborazione tra Cantoni e Comuni ed il finanziamento della scuola obbligatoria. I Cantoni possono delegare varie competenze ai Comuni, i quali assumono determinate responsabilità e determinati compiti. Spesso le decisioni comunali devono essere approvate da un'autorità cantonale e devono seguire le condizioni stabilite su scala cantonale.
A partire dalla fine degli anni '90 alcuni Cantoni – nell'ambito del rafforzamento dell'autonomia delle scuole – hanno iniziato a nominare direzioni d'istituto per la scuola obbligatoria. Nel rispetto del quadro legale e strategico fissati, le scuole prendono decisioni di attuazione e di gestione, evolvendo così in scuole ad autonomia parziale, dove la direzione operativa risiede in ogni singola scuola. Le direzioni d'istituto sono responsabili dell'organizzazione pedagogica, del personale e delle questioni organizzative e amministrative della propria scuola. Oggi praticamente tutte le scuole del settore obbligatorio hanno una propria direzione.
Settore dell'istruzione postobbligatoria
A livello secondario II e terziario la competenza legislativa è suddivisa tra Cantoni e Confederazione.
Settore secondario: livello secondario II
Al livello secondario II, il quale si suddivide in cicli di formazione generale e di formazione professionale, la competenza della regolamentazione è suddivisa tra Cantoni e Confederazione.
Le scuole di formazione generale comprendono le scuole di maturità liceale e le scuole specializzate. Scuole di maturità liceale La Confederazione e i Cantoni garantiscono l'equivalenza dei certificati cantonali di maturità liceale sulla base di esigenze minime federali e intercantonali. A tale scopo hanno emanato regolamenti propri ma identici: il riconoscimento dei certificati di maturità liceale avviene sulla base dell'Ordinanza per il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (ORM) ovvero del Regolamento della CDPE sul riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM). L'insegnamento presso le scuole di maturità segue programmi emanati o approvati dal Cantone e stabiliti sulla base del piano quadro degli studi per le scuole di maturità della CDPE (Plan d'études cadre), a validità nazionale. L'organizzazione e la guida delle scuole di maturità liceale e della formazione liceale sono competenza dei Cantoni e sono disciplinate dalla legislazione cantonale in materia d'istruzione. Scuole specializzate La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) è competente per il riconoscimento a livello nazionale delle scuole specializzate (Reconnaissance des Écoles de culture générale). Il riconoscimento delle scuole specializzate e dei relativi diplomi avviene sulla base dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento di diplomi scolastici e professionali e del relativo Regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate e le direttive ad esso connesse. Ogni scuola specializzata dispone di un regolamento emesso o approvato dal Cantone, che specifica le modalità concernenti il rilascio dei certificati delle scuole specializzate e della maturità specifica nonché i rimedi giuridici. La formazione segue un piano di studi emanato o approvato dal Cantone, il quale si fonda sul Programma di studi quadro per le scuole specializzate della CDPE. L'organizzazione e la guida delle scuole specializzate sono competenza dei Cantoni e sono disciplinate dalla legislazione cantonale in materia d'istruzione. La Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale (Conferenza svizzera degli uffici delle scuole medie superiori [SMAK]), che riunisce i capi dei servizi cantonali responsabili dell'insegnamento a livello secondario II, assicura lo scambio d'informazioni tra le scuole di maturità liceale e le scuole specializzate tra i Cantoni.
La formazione professionale di base, compresa la maturità professionale, è disciplinata dalla Confederazione. La sua gestione è assicurata da un partenariato comprendente Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. I Cantoni sono responsabili dell'attuazione della formazione professionale di base nel rispetto della legislazione federale in materia (esecuzione del diritto federale). Per ulteriori informazioni si veda il capitolo «Amministrazione e gestione a livello nazionale e intercantonale».
Settore terziario
Per il livello terziario, suddiviso nel settore delle università e in quello della formazione professionale superiore, la competenza legislativa è sia dei Cantoni che della Confederazione.
Settore universitario
Università e politecnici La Confederazione è responsabile dei due politecnici federali e ne assume la gestione e il disciplinamento. Per ulteriori informazioni si veda il capitolo «Amministrazione e gestione a livello nazionale e intercantonale».
Le dieci università cantonali rientrano nell'ambito di competenze dei Cantoni in cui hanno sede, i quali ne assumono la responsabilità e svolgono la sorveglianza. Le università cantonali sono istituzioni di diritto pubblico dotate di una personalità giuridica propria. Nei limiti dei fondamenti legali dispongono di un'ampia autonomia sul piano accademico, finanziario e organizzativo. Disciplinano e gestiscono i loro affari in modo indipendente e dispongono di libertà d'insegnamento e di ricerca.
Il Consiglio di università costituisce l'organo di direzione strategica che esercita la sorveglianza diretta dell'università; esso dispone di competenze legislative ed emana lo statuto dell'università, i regolamenti generali dell'università e le linee guida. Inoltre approva la pianificazione pluriennale. La direzione operativa è competenza della direzione dell'università ovvero del rettorato. In alcune università il rettorato è coadiuvato da un senato. La Confederazione collabora con i Cantoni nel settore della politica universitaria. Scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche La Confederazione e i Cantoni garantiscono assieme la gestione delle scuole universitarie professionali, ognuno secondo il suo ambito di competenze. Le scuole universitarie professionali rientrano nella competenza di regolamentazione della Confederazione. I Cantoni sono responsabili dell'attuazione e della sorveglianza.
Le alte scuole pedagogiche rientrano nella competenza di regolamentazione dei Cantoni e sono soggette a regolamentazioni cantonali e intercantonali. La gestione delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche è competenza dei Cantoni o di gruppi di Cantoni.
Settore della formazione professionale superiore
La formazione professionale superiore comprende la parte non universitaria del settore terziario ed è disciplinata dalla Confederazione. Per ulteriori informazioni si veda il capitolo «Amministrazione e gestione a livello nazionale e intercantonale».
Amministrazione e gestione a livello comunale
I Cantoni ed i loro Comuni sono responsabili dell'istruzione obbligatoria (livello elementare incl. scuola dell’infanzia o ciclo di entrata e livello secondario I). Le scuole pubbliche rientrano nella competenza dei Comuni, ma quelle del livello secondario I rientrano in parte nella competenza dei Cantoni.
A livello comunale le strutture amministrative sono eterogenee. I membri degli esecutivi comunali sono responsabili di unità amministrative che gestiscono diversi settori. Nelle città queste unità sono organizzate allo stesso modo delle amministrazioni cantonali. Può succedere che un membro del consiglio comunale ovvero del consiglio della città presieda un dipartimento comunale responsabile dell'istruzione pubblica.
Settore dell'istruzione obbligatoria
La guida strategica e la sorveglianza della scuola competono al consiglio comunale, il quale ne assume la gestione e disciplina l'organizzazione dell'offerta scolastica comunale nel settore della scuola obbligatoria (livello elementare incl. scuola dell’infanzia o ciclo di entrata e livello secondario I).
I Comuni definiscono l'offerta scolastica comunale tenendo conto delle disposizioni adottate su scala cantonale, stabiliscono una pianificazione materiale e finanziaria pluriennale e provvedono all'edificazione, l'esercizio, l'equipaggiamento e la manutenzione delle costruzioni, degli impianti e degli allestimenti. Fissano il numero di classi e dei posti degli insegnanti, si assicurano che tutti i bambini frequentino la scuola obbligatoria e ripartiscono gli allievi tra i vari istituti e classi. Emanano l'ordinamento scolastico e delle ferie, approvano le linee guida, il programma e gli orari scolastici. Assumono gli insegnanti e i membri della direzione della scuola e sorvegliano il modo in cui essi esercitano il loro mandato.
A seconda del regolamento cantonale, un'autorità scolastica locale (commissione scolastica, consiglio scolastico ecc.) può assumere determinati compiti nel campo dell'istruzione. Designazione, competenze, compiti, elezione ovvero nomina delle autorità scolastiche variano a seconda dei Cantoni e dei Comuni. L'autorità scolastica locale svolge i compiti ad essa assegnati dal consiglio comunale, esercita la sorveglianza diretta sulle scuole gestite dai relativi responsabili. L'autorità scolastica locale può assumere la responsabilità degli interessi strategici della scuola e rappresentarli verso l'esterno. La gestione operativa – fatta riserva della competenza dell'autorità scolastica locale – compete alla direzione della scuola, la quale dirige e gestisce la scuola sul piano pedagogico, amministrativo e delle risorse umane.