Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Personale dirigente nell'istruzione superiore

Switzerland

10.Personale dirigente e altro personale dell'istruzione

10.5Personale dirigente nell'istruzione superiore

Last update: 5 September 2018

Requisiti per l’assunzione

La gestione delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche è di competenza dei cantoni, che sono quindi anche responsabili dell’assunzione del personale dirigente. Per i politecnici federali è competente la Confederazione. Di conseguenza le strutture direttive e i requisiti per l‘assunzione presso le istituzioni universitarie sono caratterizzati da una molteplicità di soluzioni specifiche della singola istituzione. Le strutture organizzative, le mansioni e le denominazioni del personale direttivo variano a seconda dell’istituzione universitaria.

Presso le istituzioni universitarie, la direzione strategica è per lo più affidata ad un consiglio (ad es. consiglio dell’università o della scuola universitaria professionale) mentre la gestione operativa compete in genere alla direzione dell’istituzione universitaria (ad es. il rettorato), in parte in collaborazione con un senato (professori, collaboratori scientifici, studenti). La direzione dell’istituzione universitaria è composta da più soggetti e viene incaricata per un determinato periodo. Di norma, è il rettore a presiedere tale direzione. Il rettorato può essere suddiviso in vari vice-rettorati (ad esempio per la ricerca, la didattica o lo sviluppo). Inoltre, normalmente vari servizi sono aggregati al rettorato (ad esempio per la comunicazione, le questioni giuridiche o l’assicurazione della qualità) ed essi coadiuvano la direzione nello svolgimento delle sue mansioni. I presidi di facoltà, gli istituti o gli istituti partner sono altri possibili organi interni dell’istituzione universitaria.

 

Condizioni di servizio

Il personale dirigente delle istituzioni universitarie è costituito da dipendenti pubblici. Alle loro condizioni di servizio si applicano le relative disposizioni del diritto delle obbligazioni, salvo altrimenti disposto dalle norme in materia di personale a livello federale o cantonale.

I posti vacanti sono banditi pubblicamente utilizzando canali idonei. L’ingaggio è soggetto al possesso di una serie requisiti specifici (formazione, esperienza professionale e manageriale). Il rapporto di lavoro è di regola a tempo indeterminato. Lo stipendio dipende dal livello di funzione assegnato al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, tenendo conto del profilo dei requisiti. I sistemi di classi retributive variano a seconda del cantone gestore. Le disposizioni in materia di stipendi per le istituzioni universitarie della Confederazione sono disciplinate in modo uniforme. Si ha diritto a 5-6 settimane di ferie l‘anno. Di regola l’orario di lavoro settimanale è di 42 ore per chi lavora a tempo pieno.

Il rapporto d’impiego termina con il licenziamento, qualora venga meno uno dei requisiti d’ingaggio previsti dalla legge, per pensionamento o, in caso di incarichi a termine, allo scadere del periodo previsto. Un rapporto d’impiego può terminare mediante:

  • risoluzione ordinaria tramite licenziamento, che deve essere motivato. Le ragioni devono essere direttamente legate all’impiego stesso, devono avere un fondamento oggettivo ed essere rilevanti. Il rapporto d’impiego può essere sciolto solo con un determinato preavviso;
  • risoluzione straordinaria: il rapporto di lavoro viene interrotto senza preavviso. Le motivazioni devono essere gravi e la continuazione del rapporto d’impiego impossibile. Le ragioni possono includere: gravi carenze o irregolarità nell’esercizio della propria attività o nel proprio comportamento al di fuori di essa, che non risulta conciliabile con la funzione svolta.

Il soggetto stesso può porre termine al rapporto di lavoro, licenziandosi, nel rispetto dei termini di preavviso (da 3 a 6 mesi).

Al pensionamento del personale dirigente si applicano sostanzialmente le stesse regole che valgono per tutti i dipendenti: le donne vanno in pensione in Svizzera a 64 anni, gli uomini a 65. Il pensionamento anticipato è possibile e la pensione viene decurtata di conseguenza. Esso non costituisce però un diritto. Il persone dirigente può in taluni casi anche continuare a svolgere il proprio lavoro oltre l’età pensionabile ufficiale.