Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Condizioni di servizio degli insegnanti dell'istruzione scolastica

Switzerland

9.Insegnanti e altro personale dell'istruzione

9.2Condizioni di servizio degli insegnanti dell'istruzione scolastica

Last update: 15 December 2020

Sul piano nazionale i Regolamenti concernenti il riconoscimento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ovvero l'Ordinanza sulla formazione professionale disciplinano il riconoscimento dei diplomi a livello nazionale e di conseguenza anche la mobilità e la libera circolazione professionali. Le condizioni d'impiego, dall'inizio dell'attività fino al pensionamento degli insegnanti (condizioni di assunzione, paga ecc.) sono disciplinati dalle leggi e dalle disposizioni cantonali (législation cantonale).

 

Politica di pianificazione

Periodicamente l'Ufficio federale di statistica (UST) fornisce proiezioni per un periodo di dieci anni sul numero di allievi, di studenti, di diplomi rilasciati e di insegnanti per la maggior parte del sistema educativo svizzero. Inoltre la maggior parte dei Cantoni dispone di statistiche interne nei settori menzionati.

 

Accesso alla professione

Al termine della formazione gli insegnanti non possono far valere un diritto all'impiego. Diversi Cantoni hanno emanato disposizioni legali affinché l'insieme dei posti vacanti o almeno quelli per insegnanti principali siano oggetto di concorso pubblico (siti internet cantonali, annunci nei giornali, riviste scolastiche dei Cantoni ecc.) organizzato dalle direzioni degli istituti, dai Comuni, dalle autorità scolastiche locali o dai Cantoni. Spesso sono oggetto di concorso pubblico anche le supplenze di lunga durata. I titolari di un diploma riconosciuto dalla CDPE o la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) hanno accesso alla professione in tutte le scuole di tutti i Cantoni. La base legale che garantisce gli stessi diritti d'accesso alla professione è costituita dall'Accordo intercantonale sul riconoscimento di diplomi scolastici e professionali.

 

Misure di sostegno all'inizio della carriera

L'accompagnamento della prima pratica professionale dei nuovi insegnanti (introduction à la profession) è un concetto radicato in quasi tutti i Cantoni. Tuttavia le offerte e le forme organizzative variano da un Cantone all'altro. Quando un Cantone dispone di un'alta scuola pedagogica, ad essa spetta in linea di massima l'accompagnamento della prima pratica professionale, in collaborazione con le scuole locali, mentre l'introduzione alla professione in Cantoni che non dispongono di un'alta scuola pedagogica viene svolta dall'amministrazione cantonale dell'istruzione in collaborazione con le scuole locali.

Nei due modelli le offerte sono strutturate in modo sistematico e ed hanno una determinata durata. A seconda del modello l'introduzione alla professione dura da un anno a due anni oppure non ha limiti di tempo. L'introduzione può essere – a seconda del Cantone e del livello scolastico – interamente obbligatoria, parzialmente obbligatoria o facoltativa. Vi sono differenze anche per quanto riguarda le riduzioni di orario accordate agli insegnanti che iniziano la professione. Le offerte di accompagnamento terminano con il rilascio di un certificato, di un attestato cantonale oppure di un attestato per le offerte frequentate.

Nelle scuole professionali del livello secondario II, il processo di accompagnamento si effettua nel quadro della formazione che i futuri insegnanti seguono contemporaneamente allo svolgimento di un'attività professionale.

 

Status professionale

Nella maggior parte dei Cantoni gli insegnanti sono impiegati del settore pubblico con contratto di diritto pubblico o talvolta privato. Lo stato di "funzionario" è stato abolito a favore di un rapporto di lavoro in base a contratto. Di regola gli insegnanti sono impiegati tramite un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Gli impieghi a tempo indeterminato possono essere preceduti da rapporti di lavoro provvisori che possono durare, a seconda dei regolamenti, da uno a tre anni. In caso di impiego di diritto privato, il periodo di prova non può superare tre mesi. 

Un contratto d'impiego a tempo indeterminato può essere disdetto per motivi importanti oppure se la domanda è insufficiente. I contratti a tempo determinato vengono stipulati quando l'insegnante non può impegnarsi per un periodo lungo, se non dispone delle qualifiche richieste, se si tratta di una supplenza oppure se non è possibile garantire il posto a lunga scadenza.

Il Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) ha redatto il documento "Berufsleitbild sowie Standesregeln", il Syndicat des Enseignants Romands (SER) il documento "Code de déontologie".

 

Supplenze

In diversi Cantoni gli insegnanti sono tenuti, in una certa misura, a svolgere supplenze nella propria scuola. Per le supplenze di lunga durata possono essere impiegati tramite contratto a tempo determinato.

 

Misure di sostegno

I Cantoni mettono a disposizione del corpo insegnante diverse offerte di sostegno e di consulenza. Tali offerte provengono da alte scuole pedagogiche o da altre istituzioni e possono concernere i seguenti campi:

  • sviluppo del personale al fine di ampliare le competenze professionali e comportamentali individuali: supervisione, gestione delle crisi, consulenza specialistica;

  • consolidamento del team per favorire la collaborazione e la comunicazione, prevenire i conflitti e la violenza, stabilire forme di consiglio collegiali;

  • sviluppo sul piano organizzativo per il sostegno di progetti di sviluppo pedagogico e di riforme della scuola, rafforzare le risorse degli istituti;

  • sviluppo a livello dell'insegnamento, per migliorarne la gestione.

In caso di difficoltà in seno alla classe, gli insegnanti possono rivolgersi all'autorità scolastica locale o sollecitare l'intervento del servizio psicopedagogico o del servizio sociale scolastico o di quello delle alte scuole pedagogiche.

 

Salario

I salari degli insegnanti variano da un Cantone all'altro e sono fissati in base a un sistema di classi salariali. I criteri determinanti per l'importo del salario sono in particolare il tipo di formazione e la relativa durata, la percentuale di occupazione (a tempo pieno, a tempo parziale), il livello dell'insegnamento, il numero di ore di insegnamento, l’età e l'anzianità oppure le responsabilità a livello tecnico e di gestione. In alcuni Cantoni la valutazione degli insegnanti può avere un influsso sulla loro retribuzione.

 

Orario di lavoro e ferie

L'orario di lavoro degli insegnanti non è determinato soltanto dalle ore settimanali d'insegnamento. Come per il personale dei Cantoni vi è un orario di lavoro annuale che equivale mediamente a circa 1950 ore. A seconda dell'età, gli insegnanti possono beneficiare da quattro a sei settimane di ferie.

L'orario d'insegnamento viene definito dall'orario settimanale delle lezioni. Il grado di occupazione è determinato dal numero di lezioni che un insegnante deve tenere. Il numero di lezioni obbligatorie per un impiego a tempo pieno varia da Cantone a Cantone e a seconda dei livelli può essere tra 22 e 30 lezioni di 45 – 50 minuti.

Nell'orario di lavoro al di fuori delle lezioni l'insegnante svolge altri compiti nel quadro del proprio incarico:

  • preparazione e elaborazione successiva delle lezioni

  • partecipazione all'organizzazione della scuola, alla valutazione e all'ulteriore sviluppo delle lezioni, lavoro di pubbliche relazioni

  • consulenza e accompagnamento degli allievi, collaborazione con i genitori, altre scuole e personale specializzato

  • formazione continua e valutazione della propria attività

I settori delle lezioni, della loro preparazione ed elaborazione successiva assorbono in genere circa l'85% del tempo di lavoro, mentre i tre altri settori assorbono circa il 5% l'uno. Anche le vacanze scolastiche che durano tra 12 e 15 settimane nel corso dell'anno scolastico sono considerate tempo di lavoro al di fuori delle ore d'insegnamento.

Il tasso di occupazione obbligatoria può essere ridotto per gli insegnanti che assumono anche funzioni direttive e incarichi speciali (per es. funzione di insegnante di classe, nella biblioteca della scuola, sostegno informatico). La maggioranza dei Cantoni permette una riduzione dell'orario da una a due lezioni a partire dai 50 anni d’età e talvolta di tre lezioni per gli insegnanti di oltre 60 anni.

 

Promozione e mobilità

Diverse offerte di formazione complementare e continua permettono agli insegnanti di qualificarsi per nuove attività nel loro settore professionale e per assumere compiti speciali all'interno della scuola. Le formazioni complementari abilitano gli insegnanti ad assumere incarichi di gestione o a contribuire allo sviluppo pedagogico della loro scuola grazie a conoscenze approfondite e specialistiche, oppure a seguire altri insegnanti ancora in formazione o all'inizio della carriera. La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) p.es. ha emanato profili per la formazione complementare da direttore di scuola, per la formazione da insegnante specializzato nell'informazione per la scelta della professione e per formatori per l’integrazione dei media nell'insegnamento.

A seconda della propria formazione iniziale è possibile ottenere, nel quadro della formazione continua, un'abilitazione all'insegnamento di discipline supplementari o di esercitare la professione in un altro livello di scuola (per esempio per passare dal livello elementare al livello secondario I). Inoltre le università propongono diverse formazioni continue nel settore della formazione degli insegnanti. La CDPE per esempio ha riconosciuto i master di formazione continua (MAS) nei seguenti settori: «supervisione», «Special Needs Educational Management and Leadership», «Bildungsmanagement», «Bildungsinnovation» e «Umgang mit Heterogenität». Formazioni continue (CAS, DAS, MAS) nei settori delle misure di sostegno pedagogico e direzione sono proposte dagli istituti di formazione degli insegnanti.

Oltre alle possibilità di carriera che si presentano nell'ambito della scuola, gli insegnanti possono assumere anche nuove funzioni all'esterno della scuola. Vi sono per esempio possibilità di impiego presso un'alta scuola pedagogica, nei servizi di gestione dell'istruzione o in campi professionali affini.

 

Trasferimenti

Di regola gli insegnanti possono licenziarsi per la fine di un semestre o di un anno scolastico nel rispetto di un termine di disdetta di tre mesi. Se il cambiamento di posto avviene su iniziativa dell'insegnante, questi non ha alcuna garanzia di mantenimento del livello salariale raggiunto. Il trasferimento di un insegnante viene ordinato solo in casi eccezionali.

 

Licenziamento

Il reclutamento degli insegnanti compete agli organi responsabili della scuola. L’autorità responsabile dell'assunzione dipende dal livello di insegnamento e dal tipo di impegno: nelle scuole pubbliche della scuola obbligatoria il corpo insegnante di regola è impiegato dal Comune ovvero dell'autorità scolastica locale. Vi è anche qualche Cantone che assume direttamente gli insegnanti della scuola obbligatoria, nonostante le scuole dove insegnano siano gestite dai Comuni. Con l'incremento dell'autonomia delle scuole, alla direzione degli istituti vengono assegnate competenze per l'assunzione e il licenziamento degli insegnanti.

Nelle scuole pubbliche del livello secondario II che dispensano una formazione generale, il corpo insegnante è impiegato dal Cantone. Nel livello secondario II, formazione professionale iniziale, la gestione delle scuole professionali compete a diversi enti, privati e pubblici, motivo per cui vi sono differenze a livello di competenza di assunzione degli insegnanti.

Il rapporto di servizio termina in caso di licenziamento, cessazione di una delle condizioni d'impiego fissate dalla legge, pensionamento o fine di un'occupazione a tempo determinato.

Il rapporto di servizio può cessare:

  • tramite un licenziamento ordinario che dev'essere motivato. Le ragioni addotte devono essere direttamente legate all'impiego, oggettivamente fondate e di una certa importanza. I rapporti di servizio possono essere disdetti solo a determinate scadenze, (alla fine del semestre o dell'anno scolastico) e nel rispetto dei termini.

  • tramite un licenziamento straordinario: il rapporto di servizio viene interrotto senza rispettare i termini di licenziamento. Il licenziamento dev'essere dovuto a motivi gravi che impediscono la continuazione del rapporto di servizio. Può trattarsi per esempio dei seguenti motivi: prestazioni professionali totalmente insufficienti, gravi errori nell'esercizio della professione o comportamento inadeguato, inconciliabili con la funzione d'insegnante.

Gli insegnanti possono metter fine al rapporto di servizio nel rispetto del termine di disdetta (solitamente di tre mesi), alla fine del semestre o dell'anno scolastico.

 

Pensionamento

In linea di principio le regole relative al pensionamento degli insegnanti sono le stesse che si applicano a tutte le altre persone che esercitano un'attività professionale: in Svizzera le donne vanno in pensione a 64 anni, gli uomini a 65 anni.

Alcuni Cantoni prevedono il pensionamento degli insegnanti all'età di 63 anni. È possibile il pensionamento anticipato, con relativa riduzione della rendita. Tuttavia ciò non costituisce un diritto. Talvolta gli insegnanti riducono progressivamente il loro tasso d'occupazione fino al pensionamento. Se il mercato del lavoro lo permette (p.es. in caso di mancanza d'insegnanti), gli insegnanti possono lavorare anche oltre l'età del pensionamento.