Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Garanzia della qualità nell'educazione degli adulti

Switzerland

11.Garanzia della qualità

11.3Garanzia della qualità nell'educazione degli adulti

Last update: 16 July 2021

Organi responsabili

La formazione continua è gestita perlopiù da privati ed è organizzata secondo i principi dell’economia di mercato. Si svolge al di fuori del sistema educativo formale disciplinato dalle autorità pubbliche e di regola non è sottoposta alla vigilanza statale. La responsabilità della garanzia e dello sviluppo della qualità spetta in primo luogo agli operatori della formazione continua (cfr. Legge federale sulla formazione professionale (LFPr), art. 8 e Legge federale sulla formazione continua (LFCo), art. 6).

Misure di garanzia della qualità

Livello istituzionale

Non esiste un sistema nazionale di diritto pubblico per il controllo della garanzia e dello sviluppo della qualità degli operatori della formazione continua, che valuti tramite una verifica esterna le singole scuole o gli operatori della formazione continua.

Una garanzia e uno sviluppo della qualità interni sono frequenti. I sistemi di garanzia della qualità pertinenti come il marchio eduQua, che è specificamente adattato alla formazione continua in Svizzera, sono molto diffusi tra i grandi operatori. eduQua è l'unico marchio di qualità svizzero accreditato. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e la Federazione svizzera per la formazione continua (FSEA) sono gli organi responsabili del marchio. Con circa 1000 istituzioni certificate, è il marchio di qualità più conosciuto e più diffuso per la formazione continua in Svizzera. Stabilisce e verifica 22 requisiti e richiede uno sviluppo continuo. La certificazione eduQua significa anche che i requisiti ufficiali (ad esempio per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro) siano soddisfatti. È valido per tre anni. Il mantenimento dei requisiti viene controllato annualmente tramite un audit intermedio. Il rinnovo della certificazione avviene dopo tre anni.

Altri marchi di qualità nazionali e internazionali e norme nella formazione continua si trovano sul sito web della FSEA.

Livello di sistema

Con l’adozione nella Costituzione federale del 21 maggio 2006 degli articoli in materia di formazione, la Confederazione ha acquisito la competenza di stabilire principi in materia di perfezionamento (art. 64a Cost.). Essa può promuovere il perfezionamento. Con l’entrata in vigore della Legge federale sulla formazione continua (LFCo) nel 2017, la Svizzera ha, per la prima volta, una legge nazionale sulla formazione continua. Tra l’altro, stabilisce che la Confederazione e i Cantoni possono sostenere procedure di garanzia e di sviluppo della qualità per garantire maggiore trasparenza e confronto in relazione ai cicli di formazione e ai titoli della formazione continua.

La garanzia e lo sviluppo della qualità nella formazione continua, che viene regolata e sostenuta dalla Confederazione o dai Cantoni, dovranno essere garantiti specialmente nei seguenti ambiti: nell'informazione sulle offerte, nella qualificazione degli insegnanti, nei programmi di apprendimento e nelle procedure di qualificazione.

La Legge sulla formazione continua prevede anche il monitoraggio della partecipazione alla formazione continua e del mercato della formazione continua. L'obiettivo è quello di valutare i benefici della formazione continua per la società e l'economia. Il primo passo consiste nell’analizzare, per un periodo di tempo relativamente lungo, se c'è una tendenza positiva nella partecipazione di certi gruppi alla formazione continua; vale a dire di persone con scarse qualifiche, persone di una certa età, immigrati e donne.

Il primo passo consiste nell’analizzare per un periodo di tempo relativamente lungo se c'è una tendenza positiva nella partecipazione di certi gruppi alla formazione continua; vale a dire di persone con scarse qualifiche, persone di una certa età, immigrati e donne.

La Confederazione sostiene misure nell’ambito della formazione continua orientata alla professione che promuovono il coordinamento, la trasparenza e la qualità dell’offerta di formazione continua. Essa può erogare ai Cantoni contributi per coprire i costi della formazione continua a fini professionali. In base alla Legge sulla formazione professionale, l’ottenimento dei contributi dipende anche da sufficienti misure di sviluppo della qualità.

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) prevede nelle proprie raccomandazioni sulla formazione continua degli adulti [recommandations relatives à la formation continue des adultes] del 2003 un aiuto statale solo per gli operatori che soddisfano determinati requisiti qualitativi. Vari Cantoni, ad esempio, subordinano il sovvenzionamento pubblico delle offerte di corsi di formazione continua ad una corrispondente garanzia della qualità oppure prevedono una determinata certificazione della qualità.