Il sistema educativo svizzero improntato al federalismo, è organizzato in maniera decentrata. La competenza principale in materia di formazione spetta ai 26 Cantoni. Di conseguenza, a seconda del Cantone e del livello scolastico, si applicano norme diverse in merito alla garanzia della qualità. Pertanto, sia le valutazioni esterne che le valutazioni interne sono in parte obbligatorie, in parte volontarie.
Monitoraggio nazionale della formazione
Dal 2006, in base alla Costituzione federale (art. 61a Cost.), la Confederazione e i Cantoni hanno il compito di garantire congiuntamente, nell’ambito delle rispettive competenze, un’elevata qualità dello spazio formativo svizzero per il sistema educativo nel suo insieme. La Confederazione e i Cantoni hanno quindi istituito il monitoraggio della formazione in Svizzera, dotandosi di uno strumento importante per tale collaborazione.
Il monitoraggio dell’educazione è un processo ciclico. Dal 2010 ogni quattro anni viene pubblicato il rapporto sul sistema educativo svizzero che riassume le novità e gli esiti degli studi più recenti sul sistema educativo svizzero. Il rapporto riporta dati forniti da ricerche, da statistiche e dall’amministrazione e copre tutti i livelli di formazione: dalla scuola obbligatoria alla formazione continua (esclusa la custodia di bambini complementare alla famiglia). Il rapporto sul sistema educativo è un’importante fonte di informazioni per tutti i protagonisti e per chi ha un ruolo decisionale nel panorama formativo. L’elaborazione del rapporto sul sistema educativo compete al Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE).
Sulla base degli esiti degli studi attuali tratti da questi rapporti nazionali sul sistema educativo, nel 2011, 2015 e 2019 la Confederazione e i Cantoni hanno fissato obiettivi comuni di politica della formazione per lo spazio formativo svizzero. In una prospettiva a lungo termine, la loro realizzazione deve essere affrontata a livello nazionale o intercantonale.
Educazione della prima infanzia e istruzione scolastica
L'eterogeneità in termini di garanzia della qualità è maggiore ai livelli di istruzione elementare e obbligatoria che ai livelli successivi. Questo è dovuto al fatto che i Cantoni e i loro Comuni ne sono praticamente gli unici responsabili.
A livello nazionale, il Codice civile svizzero (art. 316 CC) e l'Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin) stabiliscono relativamente poche disposizioni per la custodia complementare alla famiglia per bambini di età inferiore ai 4 anni: sono principalmente regolamentati l’obbligo di comunicazione e l’obbligo di autorizzazione nonché la vigilanza. La realizzazione di queste disposizioni è di responsabilità dei Cantoni.
Negli ultimi anni, i Cantoni e i Comuni hanno notevolmente potenziato la custodia di bambini complementare alla famiglia. A seguito di tale ampliamento, questioni come la qualità dell'offerta assumono sempre di più un ruolo di primo piano. Già da qualche tempo sono state avanzate richieste per un maggiore orientamento educativo nelle strutture complementari alla famiglia. In relazione al dibattito sul personale troppo esiguo e non adeguatamente formato e sulle condizioni di lavoro precarie, negli ultimi anni sono stati inoltre lanciati appelli politici a favore di maggiori finanziamenti pubblici per la custodia di bambini complementare alla famiglia, per un maggiore coinvolgimento del datore di lavoro e/o per l'integrazione della custodia di bambini complementare alla famiglia nella politica formativa.
La scuola obbligatoria è di competenza dei Cantoni (si veda art. 62 della Costituzione federale). Nelle rispettive leggi scolastiche o educative, essi regolano, tra l'altro, la vigilanza statale delle istituzioni educative. Molti Cantoni hanno inserito nelle loro leggi scolastiche e educative norme esplicite per lo sviluppo e la garanzia della qualità. Anche l'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Condordato HarmoS) disciplina gli strumenti per lo sviluppo del sistema e la garanzia della qualità.
Mentre la maggior parte dei Cantoni della Svizzera tedesca garantisce la qualità attraverso una combinazione di valutazione scolastica esterna, gestione interna della qualità della scuola e sorveglianza scolastica, nella Svizzera romanda sono molto diffusi i test di rendimento cantonali (épreuves communes, épreuves cantonales o épreuves de référence). Lo scopo di questi test è, oltre alla valutazione individuale e alla promozione degli alunni, anche la garanzia della qualità e lo sviluppo nelle scuole.
A livello complessivo, negli ultimi 10 anni si è assistito a un grande avanzamento, avendo definito obiettivi formativi nazionali e la loro verifica, nonché lo sviluppo di piani di studio linguistico-regionali e di materiali didattici comuni per quanto riguarda l’armonizzazione di elevati standard qualitativi nella scuola obbligatoria.
Al livello secondario II, la responsabilità congiunta della Confederazione e dei Cantoni ha portato a una maggiore uniformità delle normative in materia di garanzia della qualità.
Il riconoscimento a livello nazionale degli attestati e dei certificati delle scuole del livello secondario II (scuole di maturità liceale e scuole specializzate) garantisce standard qualitativi minimi. La Confederazione e i Cantoni sono corresponsabili per gli attestati di maturità liceale. Il fondamento giuridico è costituito dal Regolamento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale ovvero dalla corrispondente Ordinanza federale (RRM o ORM). I certificati rilasciati dalle scuole specializzate sono di competenza esclusiva dei Cantoni. Il fondamento giuridico è costituito dal Regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate e da varie direttive. I Cantoni disciplinano inoltre l'organizzazione delle scuole di formazione generale e i loro programmi di formazione nelle loro leggi scolastiche cantonali. La maggior parte di queste leggi scolastiche cantonali contiene oggi anche norme giuridiche esplicite in materia di garanzia e di sviluppo della qualità.
In seguito a una valutazione nazionale della maturità liceale del 2008 (EVAMAR II), la Confederazione e i Cantoni si sono posti congiuntamente l'obiettivo di garantire, anche a lungo termine, il libero accesso senza esami alle scuole universitarie ai titolari di una maturità liceale, una caratteristica particolare del sistema educativo svizzero. Di conseguenza, nel 2016 la CDPE ha integrato nel Piano quadro degli studi per le scuole di maturità le competenze di base nella prima lingua e in matematica necessarie per l’idoneità generale e ha emanato raccomandazioni per garantire a lungo termine il libero accesso senza esami alle scuole universitarie ai titolari di una maturità liceale. Attualmente è in corso un progetto relativo allo sviluppo della maturità liceale, avviato congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. L'obiettivo è quello di aggiornare il Piano quadro degli studi del 1994 e il RRM e l’ORM del 1995, che insieme costituiscono la base della formazione presso le scuole di maturità.
La formazione professionale di base è di responsabilità congiunta della Confederazione e dei Cantoni. La legislazione è principalmente di competenza della Confederazione. La Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) e l'Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) ne costituiscono la base giuridica centrale. I Cantoni eseguono la legislazione federale e, in particolare, sono responsabili della vigilanza. La regolamentazione è disciplinata dalle loro leggi cantonali in materia di formazione professionale. In quasi tutti i Cantoni, queste leggi contengono anche esplicite norme giuridiche sulla garanzia e sullo sviluppo della qualità.
Attualmente, i partner della formazione professionale (Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro) hanno lanciato l’iniziativa «Formazione professionale 2030» allo scopo di sviluppare ulteriormente la formazione professionale. La «Formazione professionale 2030» ha elaborato una serie di progetti relativi agli orientamenti prioritari, tra cui la digitalizzazione e le nuove tecnologie di apprendimento. Inoltre, l'insegnamento della formazione generale nella formazione professionale di base deve essere orientato alle esigenze future e i Piani quadro degli studi per i responsabili della formazione professionale devono essere rivisti.
Formazione universitaria
La Confederazione e i Cantoni garantiscono congiuntamente il coordinamento e la garanzia della qualità nel sistema universitario svizzero (art. 63a Cost.). Su tale base, nel 2015 è stata promulgata la Legge federale sulla promozione e sul coordinamento per il settore universitario svizzero (LPSU). La garanzia e lo sviluppo della qualità sono contenuti in essa. Tra l'altro, obbliga le scuole universitarie a istituire sistemi di garanzia della qualità e di accreditamento istituzionale.
Le Leggi cantonali sulle università e sulle scuole universitarie professionali, nonché le Leggi cantonali concernenti le alte scuole pedagogiche e la Legge federale sui politecnici federali (Legge sui PF) disciplinano concretamente la sorveglianza, nonché la garanzia e lo sviluppo della qualità.
Anche le professioni dell’insegnamento sono regolamentate a livello cantonale (ad eccezione della formazione dei responsabili della formazione professionale): l'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali e i regolamenti concernenti il riconoscimento, emanati dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), disciplinano il riconoscimento dei diplomi professionali d’insegnamento e delle professioni scolastiche nel settore della pedagogia speciale in tutta la Svizzera. Ai fini del riconoscimento dei diplomi, si verifica se i corsi di studio soddisfano i requisiti minimi previsti dai fondamenti giuridici. Responsabile dello svolgimento della procedura di riconoscimento e del riconoscimento dei diplomi è la CDPE.
Formazione professionale superiore (al di fuori del settore universitario)
La formazione professionale superiore è regolamentata in primo luogo dalla Confederazione. La Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) e l'Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr), nonché l'Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori costituiscono il fondamento giuridico principale.
I Cantoni eseguono la legislazione federale e, in particolare, sono responsabili della vigilanza delle scuole specializzate superiori. La regolamentazione è disciplinata dalle loro leggi cantonali in materia di formazione professionale. Per gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori, sono disciplinati solo i regolamenti d'esame. Vengono approvati dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), che è responsabile della vigilanza degli esami.
Perfezionamento professionale e formazione generale degli adulti
La formazione continua è gestita perlopiù da privati ed è organizzata secondo i principi dell’economia di mercato. Si svolge al di fuori del sistema educativo formale disciplinato dalle autorità pubbliche e di regola non è sottoposta alla vigilanza statale. La Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) e la Legge federale sulla formazione continua (LFCo) del 2014 attribuiscono la responsabilità della garanzia e dello sviluppo della qualità in primo luogo agli operatori della formazione continua. Non esiste un sistema nazionale di diritto pubblico per il controllo della garanzia e dello sviluppo della qualità degli operatori della formazione continua.