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Italia:Sviluppo professionale continuo degli insegnanti dell'educazione dell'infanzia e dell'istruzione scolastica

Italy

9.Italia:Insegnanti e altro personale dell'istruzione

9.3Italia:Sviluppo professionale continuo degli insegnanti dell'educazione dell'infanzia e dell'istruzione scolastica

Last update: 9 October 2018

Aspetti organizzativi

La legge 107/2015 di riforma dell’istruzione, ha stabilito che lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti sia obbligatorio, permanente, strutturale. Tale affermazione si aggiunge e rafforza il concetto di diritto e dovere professionale stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Ogni scuola definisce e organizza le attività di formazione in servizio, anche in rete con altre scuole. Le attività devono essere coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola, con il Rapporto di autovalutazione e con il piano di miglioramento della scuola, sulla base delle priorità indicate dal Ministero del Piano nazionale di formazione pubblicato ogni tre anni.

Per il periodo 2016-2019, il Ministero ha stabilito le seguenti priorità:

  •     Lingue straniere;
  •     Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
  •     Scuola e lavoro;
  •     Autonomia didattica e organizzativa;
  •     Valutazione e miglioramento;
  •     Didattica per competenze e innovazione metodologica;
  •     Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
  •     Inclusione e disabilità;
  •     Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

Le iniziative formative si svolgono ordinariamente al di fuori dell’orario di insegnamento, e la partecipazione ad esse costituisce per il personale un diritto, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.

Gli insegnanti hanno inoltre diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio.

Incentivi per la partecipazione alle attività di sviluppo professionale continuo

Al fine di aiutare gli insegnanti a partecipare alle attività di formazione in servizio, la legge 107/2015 prevede un incentivo economico attribuito nella forma di una carta elettronica. La carta è personale e non trasferibile ed è destinata agli insegnanti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale delle scuole statali, compresi quelli in periodo di prova. Il Ministero dell’istruzione e il ministero delle finanze hanno definito i criteri e le modalità di attribuzione della carta. Ogni anno, ogni insegnante riceve un massimo di 500,00 € per:

  • acquisto di libri, riviste, hardware e software;
  • frequenza di corsi offerti da enti accreditati o da istituti di istruzione superiore;
  • partecipazione a eventi culturali (rappresentazioni, film, eventi dal vivo) e visite a musei e mostre;
  • attività coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola e con il Piano nazionale di formazione.

La somma non è considerata retribuzione accessoria e non è tassata. Entro la fine del mese di agosto di ogni anno, gli insegnanti devono rendicontare le spese per lo sviluppo professionale continuo all’amministrazione scolastica che metterà la documentazione a disposizione dei revisori. In caso di documentazione incompleta, le spese non giustificate saranno recuperate dalla somma assegnata all’insegnante l’anno successivo.