Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Italia:Riforme nell’istruzione superiore

Italy

14.Italia:Riforme in corso e sviluppi nelle politiche educative

14.4Italia:Riforme nell’istruzione superiore

Last update: 14 September 2021
On this page

2021

Misure urgenti per la ripresa in sicurezza delle attività per l'anno scolastico e accademico 2021/2022

Il 6 agosto 2021 è stato approvato dal Governo il DL n. 111, contenente le misure urgenti da adottare per l'anno scolastico e accademico 2021/2022 per contrastare i contagi da Covid-19.

Il decreto sarà discusso in Parlamento e dovrà essere approvato e convertito in legge entro il 9 ottobre. In caso di approvazione e di conversione in legge, le misure in esso contenute si applicheranno fino al termine dell'emergenza, a oggi fissato per il 31 dicembre 2021.

Il 10 settembre il governo ha approvato il nuovo DL n. 122 che amplia l'applicazione del decreto precedente.

Le misure contenute nei decreti si applicano a tutti gli istituti di sistemi di istruzione e formazione statale e regionale.

Per quanto riguarda gli istituti dell'istruzione terziaria, i decreti stabiliscono che:

  • le attività didattiche saranno svolte prevalentemente in presenza;
  • il personale e gli studenti devono indossare la mascherina;
  • tutti devono essere distanti almeno 1 metro e non è consentito l'accesso a chi ha una temperatura corporea superiore a 37,5° C;
  • gli studenti così come il personale docente e non docente devono essere in possesso della certificazione verde, ossia il documento che certifica o la vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o la risposta negativa al tampone;
  • le disposizioni sul green pass si applicano a tutti coloro che accedono ai locali come visitatori esterni.

Il Green pass non è obbligatorio per chi è esonerato dalla campagna vaccinale per motivi certificati.

2020

Il 9 gennaio 2020 il governo ha emanato il decreto-legge n. 1 con il quale sono stati istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) che hanno sostituito il MIUR.

Il Decreto è entrato in vigore il 10 gennaio e deve essere convertito in legge dal Parlamento perché i suoi effetti non decadano. Il Senato ha approvato il testo del decreto con modificazioni il 28 febbraio e il testo è passato ora alla Camera per l’approvazione definitiva che è attesa entro metà marzo.

Il Decreto elenca le funzioni dei due Ministeri. Il Ministero dell’istruzione è competente per il coordinamento e la promozione del sistema integrato per i bambini fino a 6 anni di età, per l’istruzione scolastica, la formazione professionale e l’istruzione tecnica superiore. Il Ministero dell’università e della ricerca è responsabile del settore dell’istruzione superiore, università e Afam e della ricerca scientifica. L’organizzazione dei due ministeri sarà regolamentata con successivo decreto; nel frattempo l’organizzazione segue l’attuale assetto.

2019

Il 7 gennaio 2019, il Ministero dell’istruzione ha emanato un Decreto ministeriale sull’autovalutazione, la valutazione e l’accreditamento delle università e dei corsi universitari (sedi e corsi di studio).

Il Decreto si applica a partire dall’anno accademico 2019/2020 alle università statali e non statali legalmente riconosciute, incluse le università telematiche.

L’art.8 del Decreto introduce la possibilità per le università di istituire corsi sperimentali ad orientamento professionale di primo livello (Bachelor).

In base alle nuove disposizioni, le università possono istituire al massimo un nuovo corso per anno accademico. I corsi devono essere organizzati in una parte teorica e in una parte pratica, realizzate in collaborazione con i soggetti del mondo del lavoro. I corsi devono, inoltre, avere i seguenti requisiti:

  1. Il piano di studi deve essere sviluppato in accordo con le imprese, deve assicurare l’acquisizione di almeno 50 CFU (crediti Ects) in attività di tirocinio;
  2. I corsi devono avere un numero massimo di 50 studenti e devono prevedere un numero adeguato di tutor, provenienti dalle aziende coinvolte;
  3. Al termine del primo anno di sperimentazione, l’indicatore di valutazione relativo agli sbocchi occupazionali deve corrispondere almeno all’80%. Questa soglia rappresenta la condizione necessaria per il conseguimento dell’accreditamento dei corsi al termine del primo triennio di sperimentazione.