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EACEA National Policies Platform:Eurydice
Organizzazione e gestione

Italy

2.Organizzazione e gestione

Last update: 5 February 2021

La Pubblica Amministrazione italiana ha un'organizzazione decentralizzata. Le Regioni, e le amministrazioni locali (Città Metropolitane, Province e Comuni) svolgono tutte le funzioni amministrative, tranne quelle connesse alle materie espressamente riservate allo Stato. Lo Stato e le Regioni operano in continua collaborazione anche attraverso la Conferenza Stato/Regioni.

Per quanto riguarda l'ambito dell’istruzione e formazione, in alcuni settori lo Stato e le Regioni hanno competenze esclusive, mentre altre materie sono oggetto di legislazione concorrente.

In particolare, lo Stato ha competenza legislativa esclusiva sull’organizzazione generale del sistema di istruzione e formazione (normativa generale, standard minimi, principi generali, personale dell’istruzione, assicurazione di qualità, risorse finanziarie statali, scuole e istituzioni culturali straniere in Italia).

Le Regioni, attraverso i rispettivi organi competenti, programmano la rete scolastica all’interno dei propri territori, fissano il calendario scolastico ed erogano i contributi alle scuole non statali. Inoltre, svolgono funzioni per la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e hanno competenza esclusiva sulla programmazione, la gestione e l'erogazione dei percorsi di formazione professionale (IFP).

Alle amministrazioni locali sono attribuite le funzioni concernenti l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sospensioni delle lezioni in casi gravi e urgenti, costituzione, controlli e vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici.

Le scuole hanno importanti funzioni amministrative e di gestione e, in particolare, compiti di elevata responsabilità in ordine alla definizione dei curricoli, all'ampliamento dell'offerta formativa, all'organizzazione didattica (tempi e raggruppamenti degli alunni), pur nell'ambito di indirizzi generali validi sul piano nazionale (DPR 275/1999). Le scuole possono essere statali o non statali. Queste ultime possono essere gestite da soggetti sia pubblici (per esempio gli enti locali) che privati. A certe condizioni, le scuole non statali possono essere equiparate alle scuole statali (scuole paritarie).

Per quanto riguarda l'istruzione superiore, sia le università che le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) godono di autonomia statutaria, regolamentare, didattica e organizzativa (DM 509/1999, Legge 508/1999 e Legge 240/2010). Le università e le istituzioni Afam possono essere sia pubblici che privati.

Il sistema di istruzione e formazione comprende i livelli pre-primario, primario, secondario (di I e II grado), post-secondario e superiore. L’istruzione è obbligatoria per 10 anni (fino a 16 anni di età) e va dalla scuola primaria al secondo anno della scuola secondaria di II grado. L'obbligo di istruzione può essere assolto anche presso i corsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale (IFP).