Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Italia:Strategie per l'apprendimento permanente

Italy

2.Organizzazione e gestione

2.2Italia:Strategie per l'apprendimento permanente

Last update: 5 February 2021

In generale, le politiche nazionali attuate negli ultimi venti anni in ambito educativo possono essere inquadrate nell'ottica più ampia dell’apprendimento permanente. Tuttavia, l'attuazione delle strategie di lifelong learning provenienti dal livello europeo, che hanno come punto di riferimento la persona come soggetto che apprende, ha un carattere di trasversalità che coinvolge non solo il settore scolastico ma anche quello lavorativo e della formazione professionale continua.

La legge n. 53/2003 di riforma dell'intero sistema di istruzione e formazione, sono state introdotte alcune novità importanti che possono essere inquadrate in una politica generale di apprendimento permanente. Ad esempio, la legge 53 ha sancito il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o almeno fino al conseguimento di una qualifica triennale entro il 18° anno di età.

Nel 2007 è stato innalzato l'obbligo di istruzione a 10 anni, includendo nel percorso obbligatorio anche i primi due anni di istruzione secondaria superiore. In concomitanza con questo provvedimento, sono state individuate sia le competenze chiave del cittadino, in analogia alle competenze chiave definite a livello europeo, sia le competenze e abilità che devono essere acquisite dagli studenti all'uscita del percorso obbligatorio di istruzione.

Inoltre, a partire dall'a.s. 2010/2011 è stato avviato il riordino del secondo ciclo di istruzione con la riorganizzazione sia dei percorsi generali sia di quelli tecnici e professionali. In base alla riforma, tutti i percorsi hanno ora la durata complessiva di 5 anni e permettono direttamente l'accesso all'università.

La Legge 28 giugno 2012 , n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, contiene una serie di norme che per la prima volta danno una definizione formale del concetto di apprendimento permanente: “per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa  dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie  fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”.

Per apprendimento formale, afferma la legge, si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta.

er apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi formali, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

Per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

In attuazione della sopracitata Legge, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 13/2013 che definisce le norme generali sul Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Il decreto si propone di far emergere e far crescere le competenze professionali acquisite non solo sul lavoro ma anche nel tempo libero, in modo da promuovere la mobilità geografica e professionale, favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, accrescere la trasparenza degli apprendimenti e la spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo.

Per quanto riguarda la formazione di competenza regionale, i percorsi di istruzione e formazione professionale, sia di base che post-qualifica/post-diploma, permettono l'acquisizione di qualifiche professionali e di competenze spendibili nel mondo del lavoro. In questo senso sono inquadrabili, insieme agli altri percorsi di istruzione e formazione disponibili nel sistema educativo italiano, in un quadro più generale di apprendimento permanente. Anche il recente riconoscimento dei corsi triennali e quadriennali di IFP come percorsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, va in questa direzione.

Per l'istruzione superiore sono state adottate misure a livello nazionale per creare opportunità di percorsi flessibili al fine di incoraggiare la partecipazione di gruppi non rappresentativi di studenti e di riconoscere percorsi di apprendimento pregresso (prior learning). Innanzitutto, è introdotta la possibilità di frequentare gli studi "part-time" riducendo l'impegno annuale nello studio - misurato in 60 crediti formativi CFU - e prolungando la durata degli studi. Poi, esistono le università telematiche riconosciute dal Ministero per facilitare l’accesso agli studi e ai programmi per alcune categorie di gruppi svantaggiati come gli studenti-lavoratori, studenti con disabilità, adulti ecc. Allo stesso modo, alle università tradizionali è permesso di offrire programmi più flessibili costituendo interi programmi o solo singoli corsi in modalità e-learning.

Per l’accesso all’istruzione superiore, gli studenti di età superiore ai 25 anni che intendono accedere a tali studi senza essere in possesso dei requisiti di scuola secondaria richiesti, potranno accedere all’esame di fine studi secondari superiori senza seguire i corsi scolastici.

Infine, le università possono istituire corsi che rientrano nella categoria della formazione permanente o continua. Tali corsi di studio, volti all’approfondimento scientifico in alcuni campi disciplinari o all’aggiornamento professionale, generalmente hanno una durata di alcuni mesi. Di solito l’impegno richiesto allo studente corrisponde a un numero limitato di crediti (per lo più inferiore a 60 CFU). Al termine dei corsi le istituzioni rilasciano o un’attestazione di frequenza o un diploma con denominazioni che possono differire da un’università all’altra. Le istituzioni d’istruzione superiore universitarie possono stabilire regole proprie per il riconoscimento dell’apprendimento pregresso con dei limiti definiti a seconda dei differenti corsi di studio.

Per quanto riguarda l'istruzione degli adulti, il DPR n. 263/2012, ha ridefinito l'assetto organizzativo e didattico dei Centri territoriali permanenti (CTP) e i corsi serali riconducendoli nei nuovi Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA). I CPIA che realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento finalizzata al conseguimento di titoli di studio, così come l’acquisizione di competenze di base per stranieri. I CPIA sono presenti su tutto il territorio nazionale.