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Italia:Valutazione nell'istruzione secondaria inferiore generale

Italy

6.Italia:Istruzione secondaria e post-secondaria non terziaria

6.3Italia:Valutazione nell'istruzione secondaria inferiore generale

Last update: 21 February 2022

Valutazione degli alunni       

Lo 'Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria' prevede, tra i diritti dello studente, quello ad “una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”.

La valutazione degli alunni, sia formativa che sommativa ha come oggetto il processo di apprendimento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) di ogni istituto, con le Indicazioni nazionali per il curricolo e con la personalizzazione dei percorsi. Nel PTOF, il Collegio dei docenti definisce anche le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo. La valutazione giornaliera, periodica e finale, è svolta dai docenti della classe.

La valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre. Infatti, ai fini della valutazione, l’anno scolastico è suddiviso in trimestri o quadrimestri, secondo quanto stabilito dal singolo istituto.

Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che gli alunni sostengono alla fine del terzo anno del percorso scolastico.

Gli insegnanti della classe certificano, inoltre, le competenze acquisite dagli alunni al termine del primo ciclo di istruzione, come avviene al termine della scuola primaria. La certificazione delle competenze fa riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, che descrivono le competenze che uno studente dovrebbe aver acquisito al termine del primo ciclo di istruzione. Inoltre, la certificazione delle competenze si ancora alle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente definite a livello europeo (2006/962/CE). Infine, deve valorizzare competenze significative acquisite dagli alunni attraverso l’apprendimento non formale e informale. Le competenze sono valutate in base a quattro livelli, ognuno dei quali descritto attraverso indicatori esplicativi.

Misure speciali si applicano agli alunni con bisogni educativi speciali e agli alunni ospedalizzati.

Valutazione periodica e annuale

Alla fine di ogni periodo (trimestre o quadrimestre) e di ogni anno scolastico gli insegnanti della classe, riuniti nel Consiglio di classe, attribuiscono i voti finali (scrutinio) ai singoli studenti. I voti vengono proposti dai docenti delle singole discipline al Consiglio di classe, discussi e approvati a maggioranza. Allo scrutinio partecipano tutti gli insegnanti della classe: insegnanti disciplinari, di sostegno, l’insegnante di Religione cattolica e delle attività alternative, a seconda della scelta dell’alunno, gli insegnanti che hanno svolto altre attività nella classe (per esempio, l’insegnante di strumento per gli alunni che frequentano l’indirizzo musicale).

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti viene effettuata con l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi che indicano altrettanti livelli di apprendimento.

Un voto pari o superiore a 6/10 significa che i livelli di apprendimento attesi per il relativo anno sono stati raggiunti. Un voto inferiore a 6/10 significa una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento attesi. Un voto inferiore a 6/10 in una o più materie non comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato finale. Tuttavia, il Consiglio di classe può deliberare la non ammissione a maggioranza dei voti e con decisione motivata.

Il voto numerico è integrato dalla descrizione dei processi di apprendimento di ciascun alunno e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Gli insegnanti valutano il comportamento delle alunne e degli alunni attraverso un giudizio sintetico. La valutazione del comportamento tiene conto dello sviluppo delle competenze di cittadinanza, con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai regolamenti di istituto.

Gli insegnanti di religione cattolica e delle attività alternative valutano gli alunni attraverso una nota sintetica distinta che descrive l’interesse mostrato nella materia e i risultati raggiunti.

Alla fine di ogni periodo e alla fine di ogni anno scolastico, l'alunno/a riceve la scheda personale di valutazione che riporta i voti numerici ottenuti in ciascuna disciplina, compreso il giudizio sintetico relativo al comportamento. Per l'alunno/a che si avvale dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, il docente redige una nota descrittiva, consegnata separatamente.

A parte questi requisiti fondamentali, le scuole hanno comunque autonomia per la predisposizione del proprio modello di scheda di valutazione.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, a livello di scuola secondaria, un alunno deve frequentare almeno tre quarti del monte orario annuale. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe. Prima dell'inizio dell'anno scolastico, le scuole definiscono il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti per la validità dell’anno, e stabilisce quali sono le deroghe al limite minimo (C.M. 4 marzo 2011, n. 20). Se il numero delle assenze è tale da pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione, l'alunno non è ammesso all'anno successivo o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (Invalsi) effettua la valutazione esterna degli apprendimenti degli alunni. Le rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate si svolgono durante il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, entro il mese di aprile. Le rilevazioni hanno lo scopo di verificare i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni in italiano, matematica e inglese. La partecipazione ai test è uno dei requisiti obbligatori di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Gli alunni impossibilitati a prendere parte alle prove per ragioni gravi e motivate, hanno la possibilità di svolgere le prove in una sessione suppletiva.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. L’esame ha lo scopo di verificare le conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli alunni alla fine del primo ciclo di istruzione, sulla base degli obiettivi stabiliti nelle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Ammissione all’esame

Per essere ammessi all'esame sono necessari i seguenti requisiti:

  • aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale;
  • non essere incorsi in sanzioni disciplinari che implichino la non ammissione all’esame di Stato;
  • aver partecipato alle prove standardizzate per la valutazione esterna degli apprendimenti in italiano, matematica e inglese.

Sono ammessi all’esame anche gli alunni che non abbiano, parzialmente o interamente, raggiunto i livelli di apprendimento attesi in una o più materie. Tuttavia, il Consiglio di classe può deliberare la non ammissione all’esame finale di alunni con voti insufficienti in una o più materie. In questo caso, la decisione è presa a maggioranza e deve essere adeguatamente motivata.

Per gli alunni ammessi all’esame, il Consiglio di classe attribuisce a ogni alunno un voto di ammissione in decimi, che tiene conto del percorso globale nel triennio di scuola secondaria di primo grado. Il voto di ammissione può anche essere inferiore a 6/10 e fa media per il calcolo del voto finale dell’esame di Stato.

Commissione esaminatrice e organizzazione dell’esame

Per lo svolgimento degli esami, in ogni scuola viene costituita una Commissione composta dagli insegnanti delle classi e presieduta dal dirigente scolastico.

La commissione si articola in sottocommissioni, corrispondenti alle classi, che si occupano dello svolgimento e della valutazione delle prove d'esame.

L'esame prevede tre prove scritte e una prova orale.

L’esame si svolge fra la fine dell’anno scolastico e il 30 giugno. Le prove scritte si tengono in tre giorni non necessariamente consecutivi, in base al calendario delle prove stabilito in ogni istituto.

Le prove scritte sono predisposte dalla commissione d’esame in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. La commissione stabilisce la durata di ciascuna prova, che non può comunque eccedere le quattro ore, e i criteri di valutazione delle prove comuni a tutte le sotto-commissioni.

Contenuti dell’esame di Stato

Le tre prove scritte vertono sulle seguenti materie:

  • italiano, o altra lingua di insegnamento
  • matematica
  • lingue straniere

In genere, il colloquio orale segue le tre prove scritte.

Italiano

La prova scritta di italiano è finalizzata a verificare la padronanza e l’uso corretto della lingua italiana da parte degli alunni, così come la capacità di espressione personale e l’organica esposizione del pensiero dell’alunna/o.

Lo studente sceglie fra tre diversi tipi di prova:

1. testo narrativo o descrittivo sulla base di specifiche indicazioni fornite (per es. scopo, argomento, destinatario, ecc.)

2. testo argomentativo, con esposizione di riflessioni personali su temi indicati

3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico.

La prova può anche essere organizzata in modo da ricomprendere tutte e tre le tipologie.

Matematica

La prova scritta di matematica ha lo scopo di verificare le competenze logico matematiche relative ai numeri, spazio e figure, funzioni, dati.

La prova, preparata dalla commissione d’esame, comprende sia la risoluzione di problemi articolati su una o più richieste che quesiti a risposta aperta.

Lingue straniere

La prova scritta di lingua straniera ha il fine di verificare le competenze di comprensione scritta e di produzione relative ai livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, A2 per l’inglese a A1 per la seconda lingua comunitaria.

L’esame è organizzato in due distinte sezioni, una per ogni lingua straniera studiata. Per ogni sezione, la commissione d’esame prepara la traccia scegliendo una, o più, fra le seguenti tipologie di prova:

1. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta

2. completamento o riscrittura di un testo

3. elaborazione di un dialogo in base a una traccia

4. scrittura di una lettera personale sulla base di una traccia

5. sintesi di un testo

Gli alunni che hanno scelto di utilizzare le due ore della seconda lingua comunitaria per il rafforzamento dell’inglese o dell’italiano (solo per gli alunni stranieri), l’esame verte solo sulla lingua studiata.

Colloquio

Il colloquio ha carattere interdisciplinare, coinvolgendo tutte le materie dell’ultimo anno. Nel colloquio viene riservata particolare attenzione alle capacità argomentative, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico, così come ai livelli di competenze nelle lingue straniere e connesse all’insegnamento di Educazione civica. Gli alunni che hanno frequentato l’indirizzo musicale svolgono una prova pratica di strumento.

Risultati dell’esame

Agli alunni viene assegnato un voto in decimi per ogni prova scritta e al colloquio.

Ogni sotto-commissione calcola, per ogni alunno, la media dei voti ottenuti alle prove. Il voto finale dell’esame di Stato viene calcolato facendo la media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove. L'esame è superato con esito positivo se la valutazione complessiva è uguale o superiore a 6/10. A coloro che ottengono un voto finale di 10/10 può essere attribuita la lode, con decisione della Commissione assunta all'unanimità.

I risultati dell’esame sono affissi all’albo della scuola. Per i candidati che non hanno superato l’esame viene pubblicata la frase ‘esame non superato’, senza il voto finale.

Agli alunni che hanno superato l’esame viene rilasciato il Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione che dà accesso al secondo ciclo di istruzione.

Il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e il conseguimento del relativo Diploma costituiscono titolo per l'accesso al secondo ciclo di istruzione.

Avanzamento degli alunni

Gli alunni passano all’anno successivo e sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento previsti per il relativo ciclo di istruzione, ossia con voti inferiori a 6/10.

Nel caso di valutazioni periodiche e finali che rilevino delle carenze nei livelli di apprendimento, la scuola provvede ad avvisare tempestivamente la famiglia dell’alunno/a e, nell’ambito della propria autonomia, attiva delle specifiche strategie finalizzate al miglioramento dei livelli di apprendimento dell’alunno/a.

Tuttavia, il consiglio di classe può deliberare la non ammissione all’anno successivo o all’esame di Stato finale di alunni che non abbiano o abbiano parzialmente raggiunto i livelli di apprendimento previsti. In questo caso la decisione deve essere presa a maggioranza ed essere adeguatamente motivata.

Gli alunni che, in base allo Statuto delle studentesse e degli studenti, siano incorsi in una sanzione disciplinare che comporti l’esclusione dallo scrutinio, non sono ammessi all’anno successivo o, nell’ultimo anno, all’esame di Stato finale.

Il superamento dell’esame di Stato conclusivo e il rilascio del relativo diploma danno accesso al secondo ciclo di istruzione.

Certificazione

Le scuole stabiliscono autonomamente le forme e le modalità per comunicare alle famiglie e agli alunni i risultati delle valutazioni periodiche e finali. In generale, i risultati delle valutazioni sono documentate nella scheda individuale di valutazione dell'alunno, consegnata alle famiglie al termine del trimestre/quadrimestre e dell’anno scolastico. La scheda di valutazione è consegnata in forma telematica e può essere accompagnata da un colloquio esplicativo.

Nella scheda di valutazione finale, rilasciata al termine di ogni anno scolastico, viene riportata anche l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o, nell’ultimo anno, all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Coloro che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione ricevono il 'Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione'.

Il diploma riporta i dati personali dell’alunno/a, la votazione espressa in decimi attribuita in sede di esame, la durata degli studi, così come le lingue straniere studiate e, eventualmente, lo strumento musicale per il quale è stata sostenuta la prova all’esame finale. A ogni Diploma viene attribuito un numero progressivo che viene riportato sul documento insieme all’anno di stampa. Inoltre, il Diploma riporta il numero di registrazione nel Registro dei Diplomi, custodito dalla scuola sotto la responsabilità del Dirigente scolastico, e la data di consegna. I Diplomi sono stampati dall'Istituto Poligrafico dello Stato sulla base del modello fornito ogni anno dal Ministero e sono distribuiti alle scuole attraverso gli uffici territoriali degli Ufficio Scolastico Regionale (USR).

Gli alunni che superano l’esame di Stato finale ricevono anche una certificazione che attesta le competenze acquisite alla fine del primo ciclo di istruzione.

La certificazione delle competenze fa riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo che descrive le competenze che ogni alunno dovrebbe aver acquisito al termine del primo ciclo di istruzione. Inoltre, la certificazione si riferisce alle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente definite a livello europeo (2006/692/CE). Infine, nella certificazione delle competenze deve essere tenuto conto anche di competenze rilevanti acquisite attraverso l’apprendimento non formale e informale. Le competenze sono valutate attraverso una scala su quattro livelli, ognuno dei quali descritto attraverso indicatori esplicativi. Le scuole sono responsabili della compilazione di questa sezione del certificato.

Una specifica sezione, redatta dall’Invalsi, integra la certificazione delle competenze con una descrizione dei livelli di apprendimento aggiunti da ogni alunno nelle prove nazionali standardizzate in italiano, matematica e inglese.

Il Ministero ha fornito alle scuole un modello di certificazione delle competenze, valido su tutto il territorio nazionale (Allegato B al DM n. 742/2017).

Normativa di riferimento

Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (disposizioni generali sulla valutazione degli studenti)

DPR 22 giugno 2009, n. 122 (valutazione e certificazione)

Legge 13 luglio 2015, n. 107 (riforma del sistema di istruzione, riforma della valutazione degli alunni)

D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 (disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni)

D.M. 3 ottobre 2017, n. 741 (riforma dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione)

D.M. 3 ottobre 2017, n. 742 (modello di certificato delle competenze)