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Italia:Finanziamento dell'istruzione superiore

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3.Italia:Finanziamento dell'istruzione

3.2Italia:Finanziamento dell'istruzione superiore

Last update: 18 January 2022

Sistema di finanziamento

Lo Stato finanzia le università attraverso tre fondi previsti nel bilancio dello Stato, da ripartire tra gli atenei:

  • il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO);
  • il Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche (FEU);
  • il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (FPS).

Il primo fondo (FFO) si suddivide in tre parti:

  • una quota base, collegata al trasferimento storico (corrispondente cioè a quanto le università avevano ricevuto negli anni precedenti);
  • una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri relativi a standard dei costi di produzione per studente e a obiettivi di qualificazione della ricerca;
  • una parte destinata alla stipula di accordi di programma tra gli atenei e il MIUR.

A queste entrate, si aggiungono i contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente e i finanziamenti autonomi (contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti di alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni).

L'Afam riceve, per il suo funzionamento amministrativo e didattico, finanziamenti statali (Ministero del Tesoro) che vengono assegnati dal MIUR per il tramite della Direzione Generale competente.

Autonomia finanziaria e controllo

La distribuzione dei finanziamenti in vigore dal 1994 ha aumentato l’autonomia delle università e il modo in cui queste utilizzano il sostegno finanziario proveniente dallo Stato, in quanto ha introdotto l’erogazione di un contributo forfetario. Per incoraggiare le università a migliorare la qualità dei loro servizi, è stata distribuita una parte maggiore del FFO in base a indicatori della performance relativi alle attività di insegnamento, di ricerca e alla efficienza organizzativa dell’istituzione. Nel 2012, la parte di FFO distribuita in base a questi criteri è stata pari al 12%.

Ulteriori cambiamenti nell’autonomia e nel controllo finanziari sono stati introdotti con la legge 240/2010. Da una parte, il nuovo sistema di assicurazione della qualità e di accreditamento delle istituzioni e dei programmi include una vasta revisione della valutazione della qualità e la promozione di buone pratiche e un legame più forte fra le performance delle università  e la distribuzione dei finanziamenti. Dall’altra parte, l’articolo 6 include obblighi e linee guida sulla struttura del bilancio delle università che assicurerà una più facile comparabilità fra le istituzioni e i controlli da parte delle autorità statali. È importante sottolineare che ciò non restringe l’allocazione delle risorse ma armonizza il modo in cui il bilancio e i resoconti sono presentati.

Infine, come parte del settore amministrativo pubblico, l’amministrazione finanziaria delle università è soggetta al controllo del Ministero delle Finanze e alla Corte dei Conti.

Tasse di iscrizione

Tutte le università godono di personalità giuridica e di autonomia finanziaria; di conseguenza sono i consigli di amministrazione dei singoli Atenei che stabiliscono l'ammontare delle tasse e dei contributi per ciascun corso di studio.

Occorre però tenere presente che:

  • vi è una tassa minima di iscrizione all'università, stabilita per legge; essa varia, sia pure di poco, di anno in anno; per l'anno accademico 2010/2011 l'importo è di euro 186,92 (DM del 28 febbraio 2010);
  • il contributo globale degli studenti per la copertura dei costi di gestione e dei servizi non può superare il 20% del finanziamento statale assegnato agli Atenei (DPR n. 306/1997);
  • a livello regionale è prevista una tassa per il diritto allo studio universitario, finalizzata al conferimento di borse di studio e prestiti d'onore (legge n. 549/1995).

Vi sono differenze, anche notevoli, fra le università, in rapporto allo stato giuridico delle istituzioni (statali e non-statali), alla loro collocazione geografica sul territorio nazionale, alle diverse tipologie dei corsi di studio (ad esempio, le tasse sono più elevate nelle facoltà scientifiche rispetto a quelle umanistiche). Inoltre, i contributi variano in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare.

La tendenza, comunque, è quella di un costante, graduale aumento: negli ultimi dieci anni, le tasse universitarie sono più che raddoppiate. Nell'anno accademico 2009/2010, l'importo medio, tra tasse e contributi, versato dagli studenti per l'iscrizione ai corsi del primo e del secondo ciclo è stato di circa 940,00€ nelle università statali e di circa 4.100,00€ nelle università non statali legalmente riconosciute.

Di solito, non è dovuta nessuna tassa per l'iscrizione ai corsi di Dottorato di ricerca. I vincitori del concorso di ammissione ricevono un assegno mensile dall'università. Gli Atenei hanno tuttavia la facoltà di mettere a concorso anche posti di Dottorato di ricerca non coperti da borsa di studio; in questo caso i dottorandi devono pagare una tassa annuale di iscrizione, stabilita dai singoli atenei.

Per quanto concerne i corsi di Diploma di specializzazione e quelli di Master universitario, l'ammontare delle tasse di iscrizione è stabilito dai singoli Atenei in modo del tutto autonomo.

Anche l'iscrizione e la frequenza ai corsi offerti nel settore Afam, sono regolate dalle istituzioni del sistema nell'ambito della loro autonomia. Tuttavia, anche il sistema Afam si sta gradualmente adeguando alle norme che si applicano agli istituti universitari. Nell'anno accademico 2009/2010, l'importo medio, tra tasse e contributi, versato dagli studenti per l'iscrizione ai corsi del primo e del secondo ciclo è stato di 700,00€ nelle istituzioni statali Afam e 2.650,00€ nelle istituzioni Afam non statali legalmente riconosciute.

Supporto finanziario per le famiglie degli studenti

Nell'istruzione superiore il supporto finanziario è principalmente destinato agli studenti. Tuttavia, le famiglie con studenti a carico beneficiano indirettamente del supporto ricevuto dagli studenti.

Supporto finanziario agli studenti

La disciplina degli aiuti e dei servizi a favore degli studenti è stabilita a livello centrale (legge n. 390/1991). Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari. Ogni 3 anni, vengono indicati i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, le procedure di selezione ai fini dell'accesso ai servizi degli studenti meritevoli e meno abbienti, gli indirizzi per la graduale riqualificazione delle risorse economiche.

Alle Regioni compete l'erogazione di servizi collettivi (mense, trasporto, alloggi, ecc.), l'assegnazione di borse di studio, l'assistenza sanitaria, i prestiti d'onore, ecc. Tali interventi vengono attuati da un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia gestionale e amministrativa, costituito presso le singole Università.

Alle Università spetta la funzione di organizzare i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. Debbono, quindi, provvedere a gestire le biblioteche, i laboratori, i corsi di lingue, i corsi a distanza, i corsi per studenti lavoratori, il lavoro studentesco part-time, l'orientamento universitario, ecc. Le Università possono concedere l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi in rapporto al reddito e al merito degli studenti. Inoltre, conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi Diploma di specializzazione e per i Dottorati di ricerca (queste ultime finanziate anche attraverso convenzioni con soggetti estranei all'Università).

Al fine di garantire la concessione della borsa di studio a tutti gli studenti idonei, è stato istituito a partire dal 1997 un fondo integrativo nazionale, che grava sui capitoli dei bilancio del Ministero, da ripartire tra le Regioni.

Gli studenti di nazionalità straniera usufruiscono degli stessi servizi e aiuti finanziari previsti per i cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini italiani gli studenti apolidi o rifugiati politici (legge n. 40/1998).

Sul piano del diritto allo studio, per migliorare le condizioni di alloggio degli studenti fuorisede è stata introdotta una detrazione fiscale del 19% del canone di locazione.

Per quanto riguarda i programmi del terzo ciclo, non sono previsti veri e propri aiuti finanziari da parte dello Stato. Le singole università possono tenere in considerazione le condizioni economiche degli studenti al momento dell'iscrizione ai corsi e dell'assegnazione della relativa borsa di studio.

Istruzione privata e privata finanziata con fondi pubblici

Le forme e modalità di finanziamento delle università e delle istituzioni Afam non statali legalmente riconosciute, sono descritte nei paragrafi precedenti.

Oltre agli istituti di istruzione superiore statali o non statali legalmente riconosciuti, operano istituti superiori che non sono trattati in questo documento in quanto, al momento, non rilasciano qualifiche corrispondenti ai titoli del primo, secondo e terzo ciclo. Inoltre, si tratta di istituti che afferiscono a ministeri diversi dal Ministero dell'università e della ricerca.