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Italia:Istruzione privata

Italy

2.Organizzazione e gestione

2.4Italia:Istruzione privata

Last update: 5 February 2021

In base alla Costituzione, il sistema di istruzione in Italia è un sistema statale. I soggetti privati e pubblici possono istituire scuole senza oneri aggiuntivi per lo Stato. Le scuole così istituite possono, in presenza di specifiche condizioni stabilite dalle leggi dello Stato, chiedere e ottenere la parità rispetto alle scuole statali.

Le scuole non statali non sono obbligate a richiedere la parità. Tuttavia, la legge 27/2006 ha stabilito che possono esistere solo due tipi di scuole non statali: le scuole paritarie, che hanno richiesto e ottenuto la parità, e le scuole non paritarie.

Scuole paritarie

Si chiamano scuole paritarie le scuole non statali che hanno richiesto e ottenuto la parità .

La legge 62/2000 fissa i requisiti necessari per ottenere la parità, così come i diritti e gli obblighi delle scuole non statali paritarie.

In particolare, i requisiti previsti dalla legge 62/2000 per il riconoscimento della parità sono i seguenti:

  • un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
  • attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
  • la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
  • l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
  • l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
  • l'applicazione delle norme vigenti in materia di inclusione;
  • l'organica costituzione di corsi completi, ossia, che coprano tutte le classi di un livello di istruzione;
  • personale docente abilitato;
  • contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Le scuole presentano la domanda all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza che verifica la presenza dei requisiti e che può accettare o rigettare la richiesta così come, a seguito delle periodiche verifiche, ritirare lo status di scuola paritaria.

Le scuole paritarie hanno piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico.

Inoltre, sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale di quelli delle corrispondenti scuole statali. Le scuole paritarie non ricevono finanziamenti dallo Stato. Un finanziamento indiretto proviene dalle borse di studio per gli alunni e dagli sgravi fiscali per le famiglie. Tuttavia, una forma diretta di finanziamento è mantenuta dal passato per le scuole primarie dell’infanzia. In particolare per la scuola dell'infanzia, sono stati mantenuti in quanto le scuole dell'infanzia non statali (gestite sia da privati che dai comuni) coprono quasi il 40% del fabbisogno. Al finanziamento statale sono da aggiungere quelli, diretti alle scuole o indiretti attraverso le famiglie degli alunni, previsti dalle leggi regionali.

Scuole non statali non paritarie

Tale Legge ha stabilito che sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

  • un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
  • la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
  • l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;
  • alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le scuole non paritarie sono incluse in un apposito elenco affisso all’albo dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Coloro che frequentano una scuola non paritaria devono sostenere l'esame di idoneità per iscriversi a una scuola statale o paritaria e al termine della scuola primaria e per accedere alla scuola secondaria di I grado. Gli esami di idoneità si svolgono presso le scuole statali o paritarie.

Per accedere all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione se hanno compito 13 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in corso e se hanno superato l’esame di idoneità alla fine della scuola primaria. Questi alunni devono anche partecipare alle rilevazioni nazionali organizzate dall’Invalsi, come gli alunni delle scuole statali e paritarie (d.lgs. 62/2017).