Amministrazione a livello centrale
La pubblica amministrazione ha un’organizzazione decentrata. Le Regioni e le amministrazioni locali (Città Metropolitane, Province e Comuni) svolgono tutte le funzioni amministrative ad eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato. Per quanto riguarda l’istruzione, lo Stato e le Regioni hanno potestà legislativa concorrente, ad eccezione delle materie espressamente riservate allo Stato e alle Regioni.
Lo Stato ha potestà legislativa esclusiva per quanto riguarda l’organizzazione generale del sistema educativo (norme generali, livelli minimi, personale dell’istruzione, assicurazione della qualità, risorse finanziarie statali). Il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca svolgono le funzioni dello Stato.
Le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva sull’organizzazione dell’istruzione e formazione professionale (IFP). A livello di istruzione superiore, garantiscono il diritto allo studio.
Il Ministero dell'istruzione è responsabile dell'amministrazione generale a livello centrale dell’istruzione scolastica e dell’istruzione tecnica superiore.
Il Ministero dell’università e della ricerca è responsabile per le aree dell’istruzione superiore (università e AFAM) e della ricerca.
Entrambi i Ministeri si avvalgono di organismi e agenzie che operano a livello nazionale con funzioni di rappresentanza, consulenza, monitoraggio e valutazione.
Il Ministero dell'istruzione
Al Ministero dell'istruzione (MI) svolge le funzioni dello Stato per quel che riguarda il sistema di istruzione e formazione dall’educazione della prima infanzia all’istruzione secondaria e per il settore dell’istruzione tecnica superiore (legge 12/2020). Il Ministero determina le politiche negli ambiti di sua competenza.
Le principali funzioni del Ministero dell’istruzione sono:
- organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti scolastici e rete scolastica;
- obiettivi generali del processo educativo, definizione degli obiettivi di apprendimento per i diversi livelli e tipi di istruzione;
- curricoli, materie obbligatorie e tempi di insegnamento annuali;
- formazioni, qualifiche e condizioni di servizio del personale scolastico;
- definizione delle misure per garantire livelli uniformi di prestazioni e servizi nel paese;
- norme generali e indicazioni per la valutazione degli studenti;
- misure per la sicurezza nelle scuole e per gli edifici scolastici;
- internazionalizzazione del sistema di istruzione, riconoscimento dei titoli esteri, attuazione delle politiche europee, scuole italiane all’estero;
- assegnazione delle risorse finanziarie alle scuole;
- criteri generali per l’organizzazione dell’istruzione degli adulti;
- direzione generale, pianificazione e valutazione nel settore dell’istruzione tecnica superiore.
A livello decentrato, e limitatamente all'istruzione scolastica, il MIUR opera attraverso gli Uffici Scolastici Regionali (USR) che si articolano a loro volta negli Ambiti territoriali a livello provinciale. Gli uffici decentrati rappresentano comunque l’amministrazione centrale. A livello comunale non esistono uffici decentrati del Ministero.
Gli Uffici Scolastici Regionali (USR)
L'Ufficio Scolastico Regionale è un ufficio periferico del Ministero dell'istruzione. Di norma, l'Ufficio Scolastico Regionale si articola, per funzioni e sul territorio, con sedi a livello provinciale (Ambiti territoriali).
L'Ufficio scolastico regionale:
- vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;
- cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti;
- cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro;
- vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie e sulle scuole straniere in Italia;
- assegna le risorse finanziarie e umane alle istituzioni scolastiche;
- verifica l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche e valuta il grado di realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa.
In alcune Regioni a statuto speciale le norme sull'organizzazione degli Uffici Scolastici Regionali sono diverse, in quanto la sfera di competenza dell'Amministrazione statale nel loro territorio è più limitata.
L'Ambito territoriale, a livello provinciale, è un'articolazione interna dell'Ufficio Scolastico Regionale, priva quindi di una propria autonomia operativa.
Gli Ambiti territoriali svolgono, fra le altre, funzioni di assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici per le procedure amministrative e amministrativo-contabili, per la progettazione e innovazione dell’offerta formativa. Svolgono attività di monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici. Si occupano dello stato di integrazione degli alunni immigrati e degli alunni con disabilità. Promuovono e incentivano la partecipazione studentesca e, in raccordo con i comuni, verificano l'osservanza dell'obbligo scolastico. Esercitano ogni altra funzione che sia stata delegata dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
Il Ministero dell’università e della ricerca
Il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) svolge le funzioni dello Stato per i settori dell’istruzione superiore e della ricerca (legge 12/2020). Il Ministero determina le politiche nei settori di propria competenza.
Alcune delle funzioni principali di questo Ministero sono:
- direzione generale, pianificazione e coordinamento della ricerca nazionale scientifica e tecnologica;
- accreditamento e valutazione dei corsi universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- valorizzazione del merito e del diritto allo studio;
- attuazione della normativa europea e internazionale per il settore dell’istruzione superiore e della ricerca;
- supporto e valorizzazione della libertà di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.
Il Ministero dell’università e della ricerca non ha uffici decentrati a livello regionale o locale.
Altri organismi e agenzie
Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca hanno funzioni di indirizzo e vigilanza su due istituti nazionali:
- l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (Invalsi) che, insieme all’Indire e all’ispettorato del Ministero dell’istruzione costituiscono il sistema nazionale di valutazione (SNV). L’Invalsi è incaricato della preparazione somministrazione dei test nazionali standardizzati per la valutazione degli apprendimenti degli alunni. I test si svolgono a tutti i livelli di istruzione in determinate classi;
- l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) che, oltre a essere parte del sistema nazionale di valutazione, svolge attività di ricerca e documentazione nell’istruzione e sull’uso delle tecnologie per la formazione in servizio del personale della scuola. Compito specifico dell’Istituto all’interno del Sistema nazionale di valutazione è il supporto alle scuole per il loro processo di miglioramento e di innovazione educativa. Inoltre, Indire sviluppa ambienti di apprendimento online per gli insegnanti neo-assunti in ruolo.
Il Ministero dell’università e della ricerca ha funzioni di vigilanza anche sull’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) che ha funzioni di garanzia di qualità a livello di istruzione superiore.
Il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione è un organo consultivo che supporta il Ministro dell’istruzione nella pianificazione e supervisione delle politiche educative. Il Consiglio formula proposte e rilascia pareri obbligatori e facoltativi. È composto da 36 membri, la metà dei quali eletti fra gli insegnanti, i dirigenti scolastici e il personale amministrativo, mentre l'altra metà dei componenti è nominata dal Ministro.
A livello di istruzione terziaria il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e il Consiglio Nazionale per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (CNAM), rispettivamente per il settore universitario e Afam. I due Consigli hanno il compito di formulare pareri e proposte su materie di interesse generale, con particolare riguardo alla programmazione, all'approvazione dei regolamenti didattici, al reclutamento dei professori e dei ricercatori. Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), è l'organo rappresentativo degli studenti a livello nazionale, con compiti consultivi e propositivi su materie di interesse generale per l'università. Infine, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) esprime il proprio parere sulla determinazione, per ogni triennio, degli obiettivi del sistema universitario e la destinazione delle risorse finanziare fissati dal Ministero.
Per quanto riguarda i percorsi triennali di istruzione e formazione (IFP), l'agenzia di riferimento per le attività di ricerca, i monitoraggi sui percorsi formativi, le politiche e i governi dei sistemi e l'assistenza tecnica alle Regioni è l'Inapp (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche). È un Ente di ricerca pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L'istituto, nello specifico, opera nel campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro. Promuove e svolge attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza e assistenza tecnica. Fornisce un supporto tecnico scientifico al Ministero del Lavoro e ad altri Ministeri, alle Regioni e alle Province, alle istituzioni nazionali e internazionali. Svolge inoltre ruolo di assistenza per le azioni di sistema del Fondo Sociale Europeo.
Amministrazione a livello regionale
L'Italia è suddivisa in 20 Regioni.
Lo Stato ha potestà legislativa esclusiva su una serie di materie mentre, su altre materie Stato e Regoni hanno potestà legislativa concorrente. Questo significa che le Regioni hanno la potestà legislativa eccettuato che per la definizione dei principi generali che è riservata allo Stato.
Per quanto riguarda l’istruzione:
- lo Stato ha potestà legislativa esclusiva per le norme generali sull’istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva sul sistema di istruzione e formazione professionale (IFP);
- le Regioni hanno una competenza legislativa concorrente in materia di istruzione, eccettuato per il sistema di istruzione e formazione professionale e per ciò che ricade nell’autonomia delle scuole.
In particolare, le Regioni pianificano la rete scolastica, definiscono il calendario scolastico, attribuiscono i contributi alle scuole non statali e garantiscono il diritto allo studio universitario.
Le Regioni esercitano queste competenze in collaborazione, attraverso la Conferenza Stato/Regioni, con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che definiscono i livelli essenziali delle prestazioni riferiti, rispettivamente, al sistema di istruzione e al sistema di formazione professionale.
La competenza regionale abbraccia gli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnica e professionale superiore, il perfezionamento e la riqualificazione professionale, la formazione continua, ecc. Detti interventi riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo ma non consentono il conseguimento di un titolo di studio.
Le Regioni svolgono le funzioni di loro competenza in materia di istruzione e formazione attraverso gli Assessorati all'Istruzione e Formazione (che possono assumere denominazioni diverse nelle varie Regioni).
Le principali competenze delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, possono anche essere ulteriormente delegate alle Province e ai Comuni, secondo una tendenza che vuole riservare alle Regioni funzioni di indirizzo, programmazione e controllo e sempre meno funzioni di gestione.