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Italia:Valutazione nell'istruzione secondaria superiore professionale

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6.Italia:Istruzione secondaria e post-secondaria non terziaria

6.9Italia:Valutazione nell'istruzione secondaria superiore professionale

Last update: 21 February 2022

Valutazione degli studenti

Istruzione secondaria di II grado

Lo 'Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria' prevede, tra i diritti dello studente, quello ad “una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”.

La valutazione degli studenti a livello secondario superiore è regolata dalla legge 107/2015, e dal successivo Dlgs. 62/2017, che ha parzialmente modificato e abrogato la precedente normativa, in particolare il DPR 122/2009.

La valutazione degli studenti è sia formativa che sommativa ed ha per oggetto il loro il processo formativo, il comportamento e i risultati de apprendimento. Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali che definiscono il relativo curricolo, e con i piani di studio personalizzati. Il collegio dei docenti di ogni scuola, definisce nel PTOF anche le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente e equo.

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in base a quanto stabilito nello ‘statuto delle studentesse e degli studenti’, dal ‘Patto educativo di corresponsabilità firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento dell’iscrizione, e dai regolamenti di ciascuna scuola.

Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni giornaliere periodiche e finali, così come della verifica delle competenze acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria e durante il corso di studi.

La valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della suddivisione dell'anno scolastico stabilita a livello di singolo istituto.

Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che si svolge alla fine del quinto anno di studi.

Per la valutazione degli studenti temporaneamente ospedalizzati e per coloro che frequentano l’istruzione familiare, si applicano disposizioni specifiche.

Valutazione periodica e annuale

Alla fine di ogni trimestre, o quadrimestre, e di ogni anno scolastico gli insegnanti della classe, riuniti nel Consiglio di classe, attribuiscono i voti finali (scrutinio) ai singoli studenti. I voti vengono proposti dai docenti delle singole discipline al Consiglio di classe, discussi e approvati a maggioranza. A parità di voto, prevale il voto del dirigente scolastico.

La valutazione sia degli apprendimenti che del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. La sufficienza corrisponde a un voto pari ad almeno 6/10. Una valutazione del comportamento inferiore a 6/10 preclude il passaggio alla classe successiva e l’accesso all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Inoltre, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, agli studenti viene attribuito un apposito punteggio denominato 'credito scolastico'. Il credito scolastico è dato dalla media dei voti finali ottenuti nelle singole discipline e nel comportamento, tenendo conto anche di altri fattori come la frequenza scolastica, eventuali crediti formativi, ecc.

Gli studenti possono ricevere fino a un massimo di 12 crediti il terzo anno, 13 il quarto anno e 15 l’ultimo anno, fino a un massimo di 40 punti che costituisce il credito scolastico finale.

Il Ministero fornisce alle scuole la tabella per la conversione dei voti in crediti (allegato A al decreto 62/2017).

Media dei voti

Fasce di credito

III ANNO

Fasce di credito

IV ANNO

Fasce di credito

V ANNO

M < 6--7-8
M = 67-88-99-10
6< M ≤78-99-1010-11
6< M ≤79-1010-1111-12
6< M ≤710-1111-1212-13
6< M ≤711-1212-1314-15

Inoltre, agli studenti sono riconosciuti dei crediti formativi relativi a competenze acquisite in contesti extra-scolastici (ad esempio attività di formazione culturale, artistica, sportiva o di cooperazione, ecc.). Le esperienze devono essere debitamente documentate ed essere comunque coerenti con il tipo di corso seguito. Il credito formativo, contribuisce, insieme al credito scolastico, al voto finale attribuito all'esame conclusivo.

Infine, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua la valutazione esterna degli studenti. Le prove nazionali standardizzate vengono somministrate durante il secondo e il quinto anno. Tali prove verificano i risultati di apprendimento degli studenti in italiano, matematica e inglese. In base al decreto n. 62/2017, la partecipazione alle prove nazionali durante il quinto anno è uno dei requisiti obbligatori per l'ammissione all'esame finale. Gli studenti che, per motivi seri e motivati, non possono sostenere le prove di valutazione esterne possono farlo in una sessione supplementare. Questa disposizione si applicherà a partire dall'anno scolastico 2019/2020.

Tutti gli studenti sostengono le prove standardizzate, inclusi quelli che si avvalgono dell'istruzione domiciliare, per i test che si svolgono durante l'istruzione obbligatoria e per poter essere ammessi all'esame di stato finale come candidati esterni. Per gli studenti con disabilità e per quelli con disturbi specifici dell'apprendimento, il consiglio di classe può prevedere specifici strumenti compensativi e misure dispensative.

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

Alla conclusione dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, sia generale che tecnica e professionale, lo studente sostiene un esame di Stato.

L’esame di Stato conclusivo è finalizzato all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche dei candidati.

La legge 107/2015 ha parzialmente riformato l'esame finale di Stato. I paragrafi seguenti descrivono l'esame di Stato secondo la normativa più recente.

Ammissione dei candidati interni

Gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno dell’istruzione secondaria di II grado tecnica o professionale negli istituti statali o paritari, sostengono l'esame conclusivo come candidati interni. Gli esami si svolgono nella scuola che hanno frequentato.

Sono candidati interni anche gli studenti che hanno ottenuto una qualifica quadriennale nel sistema di istruzione e formazione professionale regionale, a condizione che abbiano concluso con successo il corso annuale aggiuntivo.

Il Consiglio di classe di ciascuna scuola decide l'ammissione degli studenti all'esame di Stato durante la valutazione finale al termine del quinto anno del corso di studi. Gli studenti sono ammessi all'esame finale se:

  • hanno frequentato almeno il 75% del tempo di insegnamento annuale;
  • hanno ottenuto un voto uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia, o gruppo di materie valutate con un unico voto, e nel comportamento;
  • hanno partecipato alle prove standardizzate esterne svolte durante l'ultimo anno;
  • hanno partecipato alle attività nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento previste per ogni percorso di studi.

In casi eccezionali, il Consiglio di classe può ammettere all'esame studenti con una frequenza inferiore al 75%, a meno che le assenze ne impediscano una valutazione regolare.

Il Consiglio di classe può ammettere uno studente all'esame di Stato anche in caso di voti inferiori a 6/10 in una materia o in un gruppo di materie. La decisione deve essere debitamente motivata e deve essere condivisa da tutti gli insegnanti di classe, inclusi gli insegnanti di religione cattolica e delle materie alternative. Nel caso in cui uno studente abbia un voto inferiore a 6/10 nel comportamento, il Consiglio di classe deve rifiutare l'ammissione all'esame.

Il Consiglio di classe formula il giudizio di ammissione o non ammissione all'esame, dopo una valutazione globale che prende in considerazione anche i crediti scolastici attribuiti allo studente. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la sola indicazione <<Ammesso>> o <<Non ammesso>>, mentre i voti attribuiti nelle singole materie e nel comportamento sono riportati nella singola scheda di valutazione.

All’esame di Stato sono anche ammessi gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all’ultima classe abbiano riportato non meno di 8/10 in ciascuna materia, esclusa la religione cattolica, e nel comportamento, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che abbiano riportato una votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina e 8/10 nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo. A questi studenti viene attribuito il credito massimo (15 punti) per l’ultimo anno che non hanno frequentato.

Ammissione dei candidati esterni

Sono ammessi all’esame di Stato come candidati esterni anche coloro che:

  • compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
  • siano in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
  • siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di II grado di durata quadriennale, nei vecchi programmi o nel sistema di formazione professionale regionale;
  • abbiano cessato la frequenza del quinto e ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Infine, devono sostenere l’esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno però frequentato tale anno, ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. Nel caso in cui i candidati manchino della promozione ad uno degli anni precedenti all'ultimo, sono tenuti a superare un esame preliminare sulle materie degli anni mancanti e nel piano di studio dell'ultimo anno.

I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente. Questi provvede ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame (Legge 176/2007).

Commissione d’esame

La commissione esaminatrice dell’esame di Stato è composta da non più di sei commissari, più il presidente, esterno. Una commissione esaminatrice esamina gli studenti di due classi. Tre membri e il presidente sono esterni, mentre tre membri sono insegnanti di ciascuna classe. La commissione è nominata dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.

Il presidente è un dirigente o un insegnante di una scuola statale secondaria di II grado, mentre i membri esterni sono insegnanti di scuole statali secondarie di II grado. In ogni caso, è assicurata la presenza di commissari delle materie oggetto dell'esame finale.

La commissione decide a maggioranza assoluta.

Oltre che della valutazione dei candidati, la commissione d’esame è responsabile anche di predisporre le prove pratiche per gli studenti degli istituti professionali.

Contenuti dell’esame

L'esame di Stato comprende due prove scritte nazionali ed un colloquio. Le tracce della prima e seconda prova scritta sono selezionate dal Ministro tra una serie di tracce elaborate da una commissione di esperti. Il Ministero spedisce le tracce selezionate alle scuole per via telematica.

La commissione esaminatrice assegna un massimo di 20 punti su 100 per ciascuna prova, per un totale di 60 punti.

Ogni anno, il Ministero dell'istruzione pubblica il calendario con le date degli esami scritti e le date di inizio dei colloqui. Le procedure di esame devono terminare entro il mese di luglio.

Prima prova scritta

La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche dei candidati.

La commissione esaminatrice sottopone agli studenti tre tipi di tracce:

Tipo A - analisi e interpretazione di un testo letterario italiano;

Tipo B - analisi e produzione di un testo argomentativo;

Tipo C - riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

I tre tipi di elaborati vertono sull’ambito artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale.

Gli studenti hanno sei ore per completare la prima prova scritta.

Seconda prova scritta

La seconda prova ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.

Il Ministero dell’istruzione ha stabilito una serie di materie specifiche per ogni tipo di programma - generale o professionale - e per ogni indirizzo di studio (DM 10/2015).

Tra questa gamma di materie, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il Ministro ne sceglie una o più oggetto della seconda prova. Per esempio, per il liceo scientifico, le materie della seconda prova possono essere matematica, fisica o entrambe.

Negli istituti tecnici, la seconda prova scritta consta di una prima parte, comune a tutti gli studenti, e di una seconda parte nella quale gli studenti devono scegliere fra più tracce.

Gli studenti hanno da sei a otto ore per completare il test.

Negli istituti professionali, la prima parte è comune a tutti gli studenti ed è scelta dal Ministro fra una serie di prove predisposte da una commissione specifica.

La seconda parte è predisposta dalla commissione d’esame in base al Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) della scuola e ha un approccio più pratico.

Gli studenti hanno da sei a otto ore, distribuite in uno o due giorni, per completare la prova.

Colloquio

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale degli studenti. A tal fine la commissione propone ai candidati di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, le capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.

Nell’ambito del colloquio i candidati espongono, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza fatta nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) svolti nel percorso di studi.

Il colloquio accerta anche le conoscenze e competenze maturate dai candidati nell’ambito delle attività relative a Educazione civica.

Esiti dell’esame

A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato per un massimo di 40 punti.

La commissione di esame dispone di un massimo di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte, e di un massimo di 20 punti per la valutazione del colloquio. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.

L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

Fermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti.

La commissione può, all'unanimità, motivatamente conferire la lode a chi raggiunge il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

  1. abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
  2. abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame.

L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione “non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

Per premiare le eccellenze sono possibili i seguenti riconoscimenti:

  • benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;
  • ammissione a tirocini formativi;
  • partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica;
  • viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;
  • benefici di tipo economico;
  • altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

Infine, negli esami di ammissione ai corsi universitari 25 punti su 105 complessivi sono assegnati sulla base della qualità del percorso scolastico nella scuola secondaria superiore.

A coloro che superano l’esame con esito positivo viene rilasciato un diploma a cui è allegato il curriculum della studentessa e dello studente.

Disposizioni specifiche per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, predispone una o più prove differenziate. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.

La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.

Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.

Per gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente.

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA) sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

Istruzione e formazione professionale regionale (IFP)

La valutazione degli apprendimenti in itinere, viene realizzata, a prescindere dalla struttura formativa titolare del percorso (agenzia formativa o scuola), attraverso una varietà di strumenti di valutazione, che vanno dalle più tradizionali interrogazioni e compiti in classe, destinati soprattutto a rilevare i contenuti, a quelli più efficaci nel valutare realmente un processo di apprendimento-insegnamento per competenze, quali le prove pratiche (ad esempio la produzione di elaborati tecnici), che si riferiscono al modello della valutazione autentica.

Rispetto alla valutazione finale, ovvero l’esame di qualifica, le modalità di svolgimento, pur essendo abbastanza variegate a livello regionale, prevedono una serie di elementi comuni di seguito presentati.

Per quanto riguarda i requisiti formali di ammissione degli allievi all’esame di qualifica, la maggior parte delle Regioni condivide quello relativo alla frequenza del 70% del monte orario dell’ultimo anno e del 50% dello stage. Le prove di esame sono generalmente di tre tipologie:

  • prova teorica o scritta
  • prova pratica che avviene in laboratorio o con le macchine o simulando la risoluzione di un problema attraverso uno studio di caso
  • prova orale o colloquio

Nella predisposizione delle prove, alcune Regioni/Province lasciano autonomia alle strutture formative, mentre altre definiscono a livello provinciale/centrale, per ciascuna figura professionale, uguali prove finali per tutti i Centri/Istituti di formazione professionale nei quali si rilascia la stessa qualifica (purché le prove siano somministrate nello stesso periodo); in altre regioni la prova multidisciplinare è centralizzata a livello regionale, mentre quella pratica è demandata alle agenzie formative.

Al giudizio complessivo di idoneità che porta all’acquisizione dell’attestato di qualifica contribuiscono le valutazioni di alcune dimensioni formative, con pesi diversificati a seconda delle singole Regioni. Si tratta del profitto medio conseguito nell’ultima annualità, dell’esito delle prove di esame sopra descritte e, in alcuni casi, della valutazione dello stage da parte dell’azienda.

Riguardo la composizione delle Commissioni di esame, tra le scelte operate dalle Regioni si va da Commissioni numericamente “leggere” (tre commissari più il Presidente) e con la maggioranza dei membri interni alla struttura e al percorso, a Commissioni più numerose e con la maggioranza di membri esterni, formate ad esempio da rappresentanti della Regione, del Ministero del Lavoro, del Ministero dell’Istruzione, dei sindacati e dei datori di lavoro, nonché dal responsabile dell’agenzia e dai docenti scelti tra quelli del percorso formativo.

Infine, se da un lato gli strumenti, le prove e i requisiti di accesso all’esame di qualifica sono generalmente condivisi a livello nazionale, dall’altro, lo stesso non accade relativamente alle scale di misura utilizzate nella votazione finale.

Il panorama si presenta ancora differenziato a livello regionale: si va dalla scala in decimi ai giudizi sintetici di matrice scolastica, dalla scala in centesimi, peraltro la più diffusa, a quella in trentesimi e sessantesimi.

Gli allievi valutano 1 o più volte l’anno, attraverso questionari di gradimento, la didattica dei docenti, l’organizzazione del corso e la struttura. In alcuni enti, questo avviene all’interno di procedure standardizzate relative al controllo di qualità.

Avanzamento degli studenti

Istruzione secondaria di II grado

Perché l'anno scolastico sia valido, gli studenti devono frequentare almeno tre quarti del tempo di insegnamento annuale. In casi eccezionali, le scuole possono autonomamente prevedere deroghe giustificate. Tuttavia, se il numero di assenze compromette la possibilità di una valutazione regolare, lo studente non può essere ammesso all’anno successivo o all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le scuole devono definire il tempo di insegnamento annuale da utilizzare per calcolare il 75% di frequenza richiesta per convalidare quell'anno scolastico. Allo stesso tempo, la scuola deve definire anche le circostanze delle deroghe.

Per essere ammessi all'anno successivo, oltre alla frequenza minima richiesta, è necessario aver ottenuto una votazione uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia, o gruppo di materie valutate con un unico voto, e nel comportamento.

Se il voto in una o più materie è inferiore a 6/10 e l'insufficienza non è grave, il giudizio viene sospeso, e lo studente deve recuperare le lacune entro l'inizio dell'anno scolastico successivo. Le scuole hanno autonomia per l'organizzazione di corsi di recupero o di altre modalità di aiuto per gli studenti che debbano colmare le loro carenze. Prima dell'inizio dell'anno scolastico viene svolta la verifica sui livelli di apprendimento dello studente che, se ha ottenuto la sufficienza, è ammesso all'anno successivo. Se le insufficienze permangono, viene deliberata la non ammissione. 

Un voto inferiore a 6/10 nel comportamento, attribuito in casi gravi e debitamente motivato, comporta la non ammissione all'anno successivo e all'esame finale.

Gli studenti possono trasferirsi in un'altra scuola dello stesso indirizzo o di un altro indirizzo. In quest'ultimo caso, gli studenti devono superare un esame integrativo su tutti o parte delle materie non incluse nel curriculum della scuola di provenienza.

Sono previsti interventi didattici integrativi a carico della scuola già nel corso del primo o del secondo anno al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo all'altro. Tali interventi sono progettati con il concorso dei docenti dell'indirizzo a cui lo studente intende passare e si svolgono, di norma, nel corso di studi frequentato. In particolare è previsto la co-progettazione di moduli di raccordo sulle discipline non comprese nell'indirizzo di provenienza al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. A conclusione di questi corsi di raccordo viene rilasciata una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze, delle capacità e delle competenze necessarie al passaggio.

Istruzione e formazione professionale regionale (IFP)

Relativamente alla possibilità di accedere a percorsi ulteriori di istruzione e formazione, l’acquisizione della qualifica alla fine del III anno dei percorsi rende possibile l’iscrizione al IV anno di specializzazione erogato solo da alcuni enti formativi di alcune Regioni e solo per alcune figure professionali; rende possibile l’iscrizione al III o IV anno delle scuole secondarie superiori (soprattutto istituti tecnici e professionali) con qualifica corrispondente. Inoltre con la qualifica professionale è possibile iscriversi ai percorsi di formazione professionale post qualifica o post diploma o essere assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante (per i giovani di età superiore a 18 anni). Attraverso l’accertamento delle competenze in entrata è inoltre possibile iscriversi ai percorsi degli IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore).

In seguito all’Accordo del dicembre 2010 sugli organici raccordi tra i percorsi dell’istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale regionale, i giovani in possesso di Diploma professionale di Tecnico in esito ai percorsi quadriennali di IFP, possono accedere all’Università, all’Afam (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) e agli ITS (istituti Tecnici Superiori), previa frequenza di un apposito corso annuale, a carico delle Regioni, da realizzarsi in integrazione tra istituti di istruzione e agenzie formative accreditate del territorio.

Certificazione

Istruzione secondaria di II grado

Le scuole stabiliscono autonomamente le forme e le modalità per comunicare alle famiglie e agli studenti i risultati delle valutazioni periodiche e finali. La comunicazione deve essere efficace e trasparente. In generale, i risultati delle valutazioni sono documentate nella scheda individuale di valutazione dello studente, che contiene i voti ottenuti in ciascuna materia e nel comportamento e che viene consegnata alle famiglie al termine del trimestre/quadrimestre e dell’anno scolastico. La scheda di valutazione è consegnata in forma telematica e può essere accompagnata da un colloquio esplicativo.

Gli studenti che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica ricevono un giudizio separato, in cui l’insegnante descrive l'interesse mostrato dallo studente nella materia e i risultati raggiunti.

Nella scheda di valutazione finale, rilasciata al termine di ogni anno scolastico, viene riportata anche l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva. Nella scheda di valutazione che gli studenti ricevono al termine dell'ultimo anno della scuola secondaria di II grado, è riportata l'ammissione o non ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Coloro che superano l'esame di Stato ricevono un diploma liceale accompagnato dal “curriculum della studentessa e dello studente”.

Sul diploma sono indicati, oltre ai dati anagrafici dello studente, l’indirizzo di studi (vale a dire il tipo di liceo e l'eventuale specifica opzione), la lunghezza dell’intero corso di studi e la votazione finale ottenuta all'esame.

Il rilascio del Diploma permette di accedere all’istruzione terziaria.

Il curriculum della studentessa e dello studente contiene le seguenti informazioni:

  • le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse,
  • i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione (italiano, matematica e inglese) e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese,
  • le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico,  
  • attività di alternanza scuola-lavoro,
  • altre eventuali certificazioni conseguite.

Le scuole rilasciano il diploma e il curriculum dopo il completamento di tutte le procedure di esame che devono concludersi entro il mese di luglio.

Le stesse disposizioni sul diploma e sul curriculum della studentessa e dello studente si applicano agli studenti con disabilità e agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento che hanno sostenuto un esame con prove personalizzate equipollenti alle prove svolte da tutti gli altri studenti.

Il Ministero dell'istruzione consegnerà alle scuole i modelli per la redazione del Diploma e il curriculum della studentessa e dello studente.

In attesa della predisposizione del modello per il curriculum della studentessa e dello studente, le scuole rilasceranno il ‘Supplemento Europass al certificato’ che descrive in modo standard ciascun percorso di istruzione secondaria di II grado, il corso di studi, il livello EQF, così come le competenze generali e specifiche attese e gli sbocchi professionali.

Infine, su richiesta dello studente, le scuole predispongono e rilasciano la certificazione delle competenze e dei relativi livelli (base, intermedio e avanzato) raggiunti dagli alunni al termine dei 10 anni di obbligo di istruzione.

Istruzione e formazione professionale regionale (IFP)

Per quanto riguarda la certificazione finale, i percorsi rilasciano l’attestato di qualifica professionale (Operatore), nel caso siano triennali; rilasciano il diploma professionale di Tecnico se durano quattro anni.

Per quanto riguarda le certificazioni finalizzate alla mobilità dei percorsi, nel sistema di formazione professionale. Esse servono a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze acquisite dagli studenti. La certificazione è finalizzata al riconoscimento di titoli e qualifiche, per consentire l’inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale. Le competenze certificate costituiscono credito formativo. La funzione della certificazione finale e intermedia è svolta dalle Regioni che disciplinano le procedure di attuazione, tenuto conto degli standard minimi e delle tipologie certificatorie determinate a livello nazionale.

Queste opportunità sono operative a partire dal 2004. Tuttavia di recente (Accordo 27 luglio 2011), sono stati ridefiniti i dispositivi per la certificazione a validità nazionale finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti maturati nei percorsi formativi, anche al fine di favorire il passaggio tra i sistemi della istruzione e della formazione. È previsto il riconoscimento dei crediti anche nel passaggio dalla FP e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione

Dal 2005 è stato poi introdotto in Italia il libretto formativo, come strumento di registrazione delle esperienze di studio e lavoro. Titolare del libretto formativo è il soggetto, unico responsabile del suo aggiornamento, mentre a rilasciare il libretto sono le Regioni e Province che tuttavia possono delegare anche altri soggetti. Nel 2006 il Libretto Formativo è stato introdotto in via sperimentale solo in alcune Regioni e con modalità di applicazione differenziate a livello territoriale ma secondo un piano di lavoro comune e condiviso. Al termine del 2006 si è considerata la opportunità di una più capillare diffusione e della messa a regime del Libretto per tutti i cittadini che lo richiederanno. Sono ancora in fase di discussione due aspetti: le modalità di compilazione e la natura della struttura deputata a certificare tale libretto e supportare la persona nella compilazione.

Normativa di riferimento

DPR 22 giugno 2009, n. 122 (valutazione e certificazione)

Legge 11 gennaio 2007, n. 1 (esame di Stato)

Dlgs 13 aprile 2017, n. 62

Dm 24 maggio 2018, n. 769