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Italia:Insegnanti e altro personale dell'istruzione

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9.Italia:Insegnanti e altro personale dell'istruzione

Last update: 29 March 2021

Il presente capitolo descrive il personale educativo e gli insegnanti che lavorano nei servizi per la prima infanzia e nell’istruzione scolastica, nell’istruzione superiore e nel sistema di istruzione degli adulti. Per ogni segmento di istruzione, la descrizione è organizzata su tre aspetti principali: la formazione iniziale, le condizioni di servizio e lo sviluppo professionale continuo. I contenuti del capitolo si riferiscono al personale educativo e docente dei nidi d’infanzia pubblici e delle scuole e università statali.

Date le diverse modalità di formazione iniziale e di reclutamento che si sono susseguite negli anni, le sezioni di questo capitolo fanno riferimento alla più recente normativa in vigore. Considerato che gli insegnanti delle scuole dell’infanzia seguono la stessa formazione iniziale, hanno condizioni di servizio assimilabili e sono sottoposti agli stessi obblighi di formazione in servizio dei docenti di scuola primaria, le due figure sono descritte insieme sotto il paragrafo ‘Istruzione scolastica’. La figura di educatore/educatrice dei nidi d’infanzia è descritta separatamente nei paragrafi ‘Nidi d’infanzia (0-3)’.

Nidi d’infanzia (0-3)

I nidi d’infanzia pubblici sono gestiti direttamente dai comuni in base ai criteri stabiliti dalla normativa centrale e regionale.

Le politiche nazionali più recenti relative al personale educativo hanno riguardato principalmente l’innalzamento dei livelli di qualifica richiesti per lavorare con i bambini più piccoli.

La legge 107/2015 e il successivo D. Lgs. 65/2017, hanno stabilito che per lavorare come educatrici/educatori nei nidi pubblici è necessario completare la formazione iniziale a livello di istruzione superiore. Perciò, dall’a.s. 2020/2021 gli educatori/educatrici devono possedere almeno una laurea triennale (livello ISCED 6) ottenuta dopo il completamento di un corsi di studi di tre anni in scienze della formazione specifico per lavorare nei servizi educativi per l’infanzia. Sono previste deroghe per chi possiede qualifiche inferiori ottenute prima che le nuove disposizioni fossero pubblicate. Infatti, prima della riforma, le Regioni stabilivano autonomamente i requisiti di accesso per lavorare nei nidi d’infanzia.

Chi ha una laurea magistrale in scienze della formazione primaria (ISCED 7) può lavorare nei nidi d’infanzia purché completi un corso di specializzazione che abbia contenuti di pedagogia, sociologia e psicologia specifici per la prima infanzia, con il conseguimento di 60 CFU.

Le condizioni di servizio e lo sviluppo professionale continuo sono regolamentati dai rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Istruzione scolastica

Il Ministro dell’istruzione ha individuato, fra le priorità politiche, la formazione iniziale e lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti e di tutto il personale della scuola. La formazione degli insegnanti è infatti considerata un elemento chiave per migliorare e innovare il sistema di istruzione e formazione e per aiutare le scuole a fronteggiare i cambiamenti sociali, culturali ed economici. In particolare, sono elencate le seguenti priorità (Atto di indirizzo, febbraio 2020):

‘rendere certi e definiti i percorsi di formazione iniziale e di accesso alla professione docente, attraverso procedure di abilitazione e concorsuali stabili nel tempo (…)’; ‘definire all’interno del nuovo Contratto di lavoro il monte ore annuale obbligatorio per la formazione (…)’; ‘garantire la tempestiva attuazione delle misure in materia di reclutamento del personale delle istituzioni scolastiche (…)’.

In base alla normativa vigente, gli insegnanti nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie statali devono aver completato un corso di laurea magistrale e aver conseguito il rispettivo titolo (ISCED 7). Per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria è previsto un corso di laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria comprensivo di un tirocinio abilitante (DM 249/2010). Gli insegnanti delle scuole secondarie di I e II grado, oltre alla laurea magistrale nella materia inclusa nella relativa classe di concorso, devono acquisire anche competenze in discipline antropo - psico - pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche. Per ottenere l’abilitazione all’insegnamento occorre poi superare il concorso nazionale per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria e, una volta assunti, completare con successo il periodo annuale di formazione e prova (D.Lgs. 59/2017 come modificato dalla legge 145/2018).

Gli insegnanti di sostegno, a tutti i livelli, oltre ai requisiti descritti sopra, devono aver completato e superato un programma di tirocinio formativo attivo, organizzato dalle università (TFA per il sostegno) (DM 30.09.2011).

La formazione iniziale di altre tipologie di insegnanti presenti nella scuola statale, come gli insegnanti di religione cattolica e i tecnico-pratici, è brevemente descritta nel paragrafo dedicato alla formazione inziale dei docenti nell’istruzione scolastica.

Gli insegnanti sono principalmente assunti tramite concorso pubblico. Per accedere al concorso, è necessario avere le qualifiche sopra descritte. Gli insegnanti nelle scuole statali sono dipendenti pubblici con contratto di tipo privato che può essere a tempo determinato o indeterminato. I CCNL e i contratti integrativi regolamentano le condizioni di servizio dei docenti. Lo sviluppo professionale continuo è obbligatorio per tutti i docenti delle scuole statali. In base al CCNL, le attività di formazione in servizio sono sia un diritto che un dovere professionale in quanto funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo della professionalità docente.

Gli insegnanti che lavorano nell’ambito dell’istruzione degli adulti sono insegnanti del sistema di istruzione statale e sono sottoposti alle stesse disposizioni degli insegnanti dell’istruzione scolastica.

Istruzione superiore

Il reclutamento e le condizioni di servizio dei professori e dei ricercatori sono regolamentati dalla legge (legge 240/2010). I professori universitari non seguono alcuna formazione iniziale o in servizio. Per accedere alle procedure di reclutamento per i professori ordinari e associati è necessario il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale che è stata introdotta nel 2010. Ai ricercatori è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o di altre qualifiche richieste specificatamente per alcuni settori.

Le procedure per il reclutamento dei professori e dei ricercatori avvengono a livello di ateneo attraverso la pubblicazione di bandi pubblici. I professori a tempo determinato sono chiamati direttamente dalle università per bisogni didattici. Fino al 2010 i professori e i ricercatori erano selezionati attraverso concorsi pubblici che ne valutavano i titoli e le pubblicazioni. I docenti dell’Alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono reclutati mediante graduatorie nazionali.