Il reclutamento e le condizioni di servizio dei professori e dei ricercatori sono regolamentati per legge. Dato che le procedure di reclutamento sono variate nel tempo, le informazioni contenute nel presente capitolo relative al personale docente delle università si riferiscono esclusivamente ai professori e ai ricercatori e alle procedure di reclutamento previste dalla più recente normativa (legge 240/2010, DPR 95/2016, DM 120/2016).
I docenti dell’Alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono reclutati mediante graduatorie nazionali.
Politica di pianificazione
Le università regolano la chiamata dei professori adottando piani triennali al fine di assicurare la sostenibilità dei costi.
Accesso alla professione
Professori ordinari e associati
Le università reclutano i professori attraverso bandi pubblici in base ai propri regolamenti e alle disposizioni di legge.
La normativa statale ha introdotto l’abilitazione scientifica nazionale come requisito necessario per accedere ai bandi pubblicati dalle università. I requisiti e le procedure per acquisire l’abilitazione sono definiti a livello centrale dal Ministero dell’istruzione.
L’abilitazione scientifica nazionale è attribuita a livello nazionale da singole commissioni per ogni settore concorsuale, dopo la valutazione della produzione scientifica e dei titoli dei candidati. L’abilitazione è valida per sei anni. I settori concorsuali sono stabiliti a livello nazionale con decreto ministeriale e sono rivisti almeno ogni cinque anni.
Ogni due anni, entro dicembre, il Ministero dell’istruzione dà avvio alle procedure per il conferimento delle abilitazioni. I candidati possono presentare domanda in ogni momento dell’anno.
La commissione esamina le pubblicazioni del candidato in base a criteri come la qualità, la coerenza con il settore scientifico, la rilevanza degli editori a livello nazionale e internazionale, l’importanza delle pubblicazioni nell’ambito del settore scientifico di abilitazione.
La commissione verifica anche l’impatto della produzione scientifica del candidato così come i titoli (per es. la partecipazione a conferenze, il coordinamento di gruppi di ricerca, insegnamento, ecc.).
L’abilitazione è attribuita esclusivamente ai candidati che hanno presentato pubblicazioni giudicate di qualità ‘elevata’, hanno avuto una valutazione positiva dell’impatto della loro produzione scientifica e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla commissione. L’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca (Anvur) ha definito gli indicatori e i parametri così come i ‘valori soglia’ che i candidati devono raggiungere per ottenere l’abilitazione.
Il reclutamento dei professori avviene a livello di università e inizia con la pubblicazione di un bando pubblico (chiamata) per i posti disponibili. Il bando è destinato ai possessori dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale interessato dal bando.
Le università svolgono le procedure di selezione in base ai propri regolamenti e nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa nazionale per assicurare che le procedure siano trasparenti e omogene in tutto il paese.
In particolare, il bando deve essere pubblicizzato sul sito dell’ateneo e sui siti del Ministero dell’istruzione e dell’Unione europea. Il bando deve specificare il settore concorsuale, così come le funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico previsto per la figura che si va a coprire con il bando. Coloro che sono parenti o affini, fino al quarto grado, dei professori del dipartimento o del rettore e degli appartenenti agli organi di gestione dell’ateneo non possono partecipare alla selezione. Le procedure comparative devono essere finalizzate alla verifica della qualificazione scientifica del candidato (pubblicazioni, curriculum, attività di insegnamento) e, se richiesto dall’università, delle sue competenze linguistiche.
Professori a contratto
Le università, per fini didattici, possono stipulare contratti direttamente con esperti altamente qualificati italiani e stranieri. I contratti hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni. Le attività di insegnamento possono essere svolte a titolo gratuito o oneroso; gli esperti devono avere un reddito minimo e svolgere la propria attività presso pubbliche amministrazioni, enti o imprese.
Inoltre, per rispondere a specifiche esigenze didattiche, le università possono stipulare contratti di docenza a titolo oneroso con soggetti qualificati (per es. titolari di dottorato, di specializzazione medica, di abilitazione). Le procedure di selezione sono disciplinate dai regolamenti di ateneo e devono assicurare la procedura comparativa e la pubblicità degli atti.
Ricercatori
Le università possono reclutare ricercatori attraverso bandi pubblici in base ai propri regolamenti e nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa nazionale come avviene per il reclutamento dei professori.
I candidati devono essere in possesso del titolo di dottore, o di una specializzazione medica e di ogni altro requisito stabilito dal singolo ateneo. Non può candidarsi chi ha o ha avuto un contratto a tempo indeterminato con l’università.
I candidati sono sottoposti a una prima valutazione del loro curriculum, dei titoli accademici e della produzione scientifica; coloro che ricevono una valutazione positiva dei titoli e delle pubblicazioni con la commissione esaminatrice.
La procedura non prevede esami orali o scritti, ad eccezione dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera.
Assegni di ricerca
Infine, le università possono attribuire assegni di ricerca attraverso le seguenti procedure:
- pubblicazione di un bando specifico per l’area scientifica di interesse seguito dalla presentazione diretta di progetti di ricerca da parte dei candidati;
- pubblicazione di bandi diversificati per specifici progetti di ricerca.
I bandi seguono le stesse regole di pubblicità e trasparenza del reclutamento dei professori e dei ricercatori.
Status professionale
Lo status professionale dei professori e dei ricercatori universitari è regolato con normativa nazionale. Il loro contratto è di tipo privato.
Professori ordinari e associati e ricercatori
I professori hanno un contratto a tempo indeterminato, mentre i ricercatori hanno un contratto a tempo determinato che può essere di due tipi:
a) contratto iniziale di tre anni prorogabile una sola volta per due anni b) contratto triennale non rinnovabile, destinato a coloro che hanno già usufruito di un contratto di tipo a) o, per tre anni anche non consecutivi, di un assegno di ricerca, o borse di studio o contratti analoghi anche all’estero.
Nel 2010, la posizione del ricercatore a tempo indeterminato è stata sostituita da quella a tempo determinato e andrà a esaurimento.
Quando entrano in servizio, i professori e i ricercatori possono scegliere fra il regime a tempo pieno e a tempo definito (i ricercatori con un contratto di tipo b) hanno solo il regime a tempo pieno). È possibile modificare il proprio status successivamente ma, in questo caso, il nuovo regime deve essere mantenuto per almeno un anno accademico.
La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con qualsiasi attività commerciale e industriale, a eccezione della possibilità di costituite start up e spin off universitari.
I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, anche a titolo oneroso, attività scientifiche, giornalistiche, di consulenza e di valutazione, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali. Possono anche svolgere funzioni didattiche o di ricerca a condizioni che non siano in conflitto con i loro impegni contrattuali. Professori e ricercatori possono lavorare a tempo pieno per un’altra istituzione, che in questo caso si accolla tutti gli oneri salariali, per un massimo di cinque anni. Non possono svolgere attività di libera professione.
Il regime a tempo definito è incompatibile con le cariche accademiche (rettore, direttore di dipartimento, ecc.) e con lo svolgimento di attività del commercio e dell’industria. È compatibile con la libera professione e con attività di consulenza esterna, purché non siano in conflitto con gli impegni contrattuali.
Ricercatori con assegni di ricerca
Ciascun assegno di ricerca può avere una durata che varia da un anno a tre anni. Gli assegni sono rinnovabili e non possono essere cumulabili con altre borse di studio. La durata totale dei contratti con assegni di ricerca non può essere superiore a quattro anni.
In caso di ricercatori che hanno avuto contratti a tempo determinato e assegni con più università o enti pubblici e privati, la durata totale dei contratti non può superare i 12 anni.
Stipendi
La retribuzione dei professori e dei ricercatori si compone dello stipendio base, dell'indennità integrativa speciale (somma che integra lo stipendio per adeguarlo al costo della vita) e dell'assegno aggiuntivo per il regime a tempo pieno, per coloro che hanno optato per questo regime. Solo le prime due sono pensionabili.
Lo stipendio base di un professore di prima fascia è collegato a quello dei dirigenti generali di livello A dello Stato (ad esempio gli ambasciatori). Per chi ha optato per il regime a tempo pieno, la maggiorazione dello stipendio base è pari al 40 per cento. Lo stipendio base di un professore di seconda fascia è pari al 70% di quello del professore di prima fascia.
Il trattamento economico dei ricercatori universitari che optino per il regime a tempo pieno è pari al 70% di quello spettante al ricercatore a tempo indeterminato (questa figura è stata abolita nel 2010 e andrà a esaurimento).
Ogni tre anni, professori e ricercatori presentano un report per tutte le attività di insegnamento, ricerca e gestione svolte, insieme alla richiesta di scatto stipendiale. Lo stipendio di base e la scala stipendiale per i professori di prima e di seconda fascia e per i ricercatori sono pubblicati nell’allegato 2 (professori) e nell’allegato 3 (ricercatori) al DPR n. 232/2011.
Per i professori a contratto, il trattamento economico è stato fissato a livello nazionale fra un minimo di 25 e un massimo di 100 Euro l’ora (DM 313/2011).
L’ammontare minimo annuale per l’assegno di ricerca è di 19.397€ (DM 102/2011).
Orari di lavoro e congedi
I professori e i ricercatori a tempo pieno hanno un impegno annuale di 1.500 ore, mentre i contratti a tempo definito prevedono un impegno di 750 ore l’anno.
I professori devono svolgere attività di insegnamento (inclusi l’orientamento, il tutoraggio e le valutazioni) in base ai criteri stabiliti da ciascun ateneo nei propri regolamenti; tuttavia, i professori a tempo pieno devono insegnare per almeno 350 ore l’anno, mentre l’impegno annuale di docenza per quelli a tempo definito è di almeno 250 ore.
I ricercatori a tempo pieno e a tempo definito devono svolgere, rispettivamente, 350 e 200 ore di insegnamento l’anno.
I professori e i ricercatori usufruiscono delle tipologie di congedo ordinario e congedo straordinario e di aspettativa che spettano ai dipendenti pubblici. In particolare i professori e i ricercatori sono collocati in aspettativa per un massimo di cinque anni per situazioni di incompatibilità con altre cariche, quali ad esempio l'elezione a cariche politiche, anche negli Enti locali, o la nomina a incarichi dirigenziali presso le amministrazioni dello Stato o per incarichi presso enti pubblici o privati, anche stranieri. I periodi di aspettativa non pagata valgono ai fini della pensione e ai fini della progressione di carriera.
Promozione, avanzamento di carriera
La progressione da una categoria all’altra è possibile solo attraverso procedure comparative e con il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale. I regolamenti di ateneo stabiliscono le modalità di auto-certificazione e di verifica dello svolgimento effettivo delle attività didattiche richieste dal contratto. Le attività di ricerca sono verificate sulla base dei criteri stabiliti dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur).
In caso di valutazione negativa, i professori e i ricercatori non possono prendere parte a commissioni di valutazione e sono esclusi dalla progressione di carriera (vedi sotto).
Inoltre, ogni tre anni, professori e ricercatori presentano un report per tutte le attività di insegnamento, ricerca e gestione svolte, insieme alla richiesta di scatto stipendiale.
Le università sono responsabili della valutazione sulla base dei propri regolamenti. In caso di valutazione negativa, la richiesta di scatto stipendiale può essere ripresentata solo dopo un anno academico. In caso di mancato scatto, il relativo ammontare viene destinato al fondo universitario per la premialità dei professori e dei ricercatori. La possibilità di presentare richiesta di scatto stipendiale per i ricercatori fa riferimento alla figura del ricercatore a tempo indeterminato che è stata abolita nel 2010 e che andrà gradualmente a esaurimento.
I ricercatori con un contratto triennale non rinnovabile (di tipo b) e con l’abilitazione scientifica nazionale sono valutati nel terzo anno di contratto. In caso di valutazione positiva avanzano alla posizione di professore di seconda fascia.
Pensione
La normativa sull’età pensionabile e la previdenza ha subito vari cambiamenti negli ultimi anni, in tutti i settori. Perciò, non è possibile fornire un quadro completo delle diverse condizioni di pensionamento per professori e ricercatori universitari.
I professori e i ricercatori in genere vanno in pensione il 1° novembre successivo al compimento dell’età pensionabile prevista dalla normativa in vigore per la rispettiva posizione.
I professori di prima fascia vanno in pensione a 70 anni. Coloro che sono entrati in servizio prima di novembre 2005 possono chiedere di rimanere in servizio per ulteriori due anni.
I professori di seconda fascia vanno a riposo a 70 anni se hanno preso servizio dopo novembre 2005, altrimenti vanno in pensione a 66 anni se avevano raggiunto i requisiti al 31 dicembre 2011. Tutti gli altri vanno in pensione a 66 anni e 3 mesi.
I ricercatori vanno a riposo a 65 anni se hanno raggiunto i requisiti alla pensione al 31 dicembre 2011, altrimenti vanno in pensione a 66 anni e 3 mesi.